Ordinanza n. 2578/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. -OMISSIS-/2026, resa tra le parti il -OMISSIS- 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appellante)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti e comportamenti riferibili al GSE e alla società appellata. La controversia presenta profili complessi, anche per la presenza di controversie civilistiche in corso e di precedenti atti adottati dal GSE nei confronti della società appellata. L’appellante ha invocato esigenze cautelari connesse alla rapida riscossione di somme ritenute dovute, da destinare alla soddisfazione dei creditori nell’ambito di una procedura di concordato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello esclusivamente ai fini della rapida fissazione dell’udienza di merito dinanzi al TAR, senza concedere una misura cautelare sostanziale e senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza delle pretese dedotte. Il Collegio ha ritenuto che la complessità della questione, aggravata dalle controversie civilistiche pendenti e dalla preesistenza di atti del GSE, richieda l’approfondimento istruttorio proprio della fase di merito. Ha inoltre considerato i riflessi di interesse pubblico connessi all’eventuale rapida riscossione delle somme, destinate alla soddisfazione dei creditori nella procedura di concordato. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente soddisfatte mediante la sollecitazione della calendarizzazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Le esigenze cautelari ... possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso la sollecitazione della rapida calendarizzazione dell’udienza di merito
La tutela cautelare può essere realizzata, quando non occorra adottare una misura provvisoria sostanziale, mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito dinanzi al giudice di primo grado.
Richiamato quale fondamento del giudizio di appello cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all’oscuramento delle generalità delle parti private.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando la controversia presenti particolare complessità fattuale e giuridica e richieda un approfondimento istruttorio incompatibile con una decisione sommaria, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante l’adozione di una misura cautelare sostanziale.
- La valutazione cautelare deve tenere conto anche dei riflessi di interesse pubblico connessi agli effetti economici immediati della controversia, inclusa la destinazione delle somme oggetto di causa alla soddisfazione dei creditori nell’ambito di una procedura di concordato.
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