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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27373/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Salzano era stato riconosciuto responsabile di ricettazione e detenzione a fini di vendita di merce con marchi contraffatti dal Tribunale di Nola (sentenza 3/7/2013). In appello (proposto il 24/9/2013) la Corte d'Appello di Napoli dichiarò l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, richiamando l'art. 581 c.p.p. Il difensore impugnante denunciava la retroattiva applicazione della riforma delle impugnazioni introdotta dalla L. n.103/2017 (violazione artt. 581 e 591 c.p.p.) e lamentava l'erronea applicazione dell'art. 23-bis D.L. n.137/2020 oltre alla mancata considerazione delle conclusioni scritte dalla difesa; il Pubblico Ministero in Cassazione aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la nuova disciplina della specificità dei motivi (introdotta dalla L. n.103/2017) non è applicabile agli appelli presentati anteriormente alla sua entrata in vigore, essendo decisiva la data di presentazione del gravame. La Corte ha richiamato orientamenti di legittimità sul principio del tempus regit actum e sul rapporto tra regime normativo e affidamento processuale, osservando altresì che nella fattispecie il motivo relativo alla recidiva qualificata non risultava argomentato in primo grado e quindi non poteva essere considerato aspecifico. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio; i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma delle impugnazioni)

    art. 1, comma 55 (versione che ha introdotto la nuova formulazione della specificità dei motivi)

    La Corte precisa che la modifica non si applica agli appelli presentati prima della sua entrata in vigore; dunque l'operatività della riforma dipende dalla data di presentazione dell'impugnazione, non da quella della pronuncia.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    disposizioni sulla specificità dei motivi di impugnazione (comma 1 e lettere rilevanti)

    La Corte chiarisce che l'onere di specificità richiesto per le impugnazioni va valutato in relazione alla data di presentazione dell'appello e proporzionalmente alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato; inoltre, la versione novellata non può essere applicata retroattivamente agli appelli anteriori.

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 2

    Richiamato dalla difesa come norma violata; la Corte non ha accolto il vizio nella misura in cui ha deciso sull'inapplicabilità retroattiva della riforma e ha annullato per errata valutazione di ammissibilità.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in relazione al procedimento con contraddittorio cartolare: la trattazione è avvenuta nella forma consentita dal citato comma, ma la questione non è risultata decisiva rispetto al motivo accolto.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23-bis

    La difesa aveva dedotto inosservanza/errata applicazione, lamentando che la Corte territoriale non aveva ritenuto di valutare le conclusioni scritte presentate; la Corte di Cassazione non ha ritenuto decisionale tale motivo dopo aver accolto il punto principale sulla retroattività.

  • art. 11 delle Preleggi

    Richiamato nel principio della regola intertemporale (tempus regit actum): la Corte utilizza il criterio temporale per stabilire quale disciplina debba regolare le impugnazioni e per tutelare l'affidamento delle parti.

Massime di principio

  • La disciplina sulla specificità dei motivi di impugnazione va valutata con riferimento alla data di presentazione dell'impugnazione: le riforme successive non si applicano retroattivamente agli atti già depositati.
  • L'onere di specificità dell'appello è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nella decisione impugnata: decisioni generiche del primo grado richiedono un onere argomentativo minore in appello.
  • L'appello, in quanto mezzo devolutivo, è soggetto a un criterio di 'favor impugnationis' rispetto al ricorso per Cassazione; pertanto la verifica di specificità non deve essere automaticamente più stringente rispetto a quella del ricorso per Cassazione.
  • Il giudice d'appello deve effettivamente verificare e considerare le conclusioni scritte della difesa; errori materiali su questo punto possono costituire profili di irregolarità reclamabili in Cassazione.
  • Se una corte territoriale applica una norma processuale novellata a impugnazioni anteriori alla sua entrata in vigore, la Corte di Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo esame secondo la disciplina applicabile al tempo della presentazione.

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