Ordinanza n. 612/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado e conferito al ricorrente vittorioso un analogo incarico presso altra struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda sanitaria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 1576/2026 e ha presentato domanda cautelare incidentale per la sospensione della relativa efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di merito dell'appello né le censure dedotte contro la sentenza impugnata. La domanda cautelare è stata esaminata nella fase sommaria, senza pregiudizio per ogni successiva valutazione delle questioni di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. La misura è stata giustificata dalla prevalenza dell'interesse a mantenere integra la situazione esistente, così da salvaguardare la continuità dell'attività sanitaria presso l'UOC Chirurgia Generale del presidio ospedaliero interessato. Il Collegio ha inoltre considerato che al ricorrente vittorioso in primo grado era stato conferito un analogo incarico presso altra struttura. Ogni valutazione sulle specifiche questioni di merito è stata espressamente riservata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per la peculiarità della vicenda. La fissazione dell'udienza di merito è stata rinviata a separato decreto presidenziale.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alla salute e dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, il giudice può accogliere la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza senza anticipare la decisione sulle specifiche questioni di merito, riservandone l'esame alla fase cognitiva.
- La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza amministrativa può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi, prevalga l'esigenza di mantenere integra la situazione esistente per assicurare la continuità di un'attività sanitaria essenziale.
- Nel bilanciamento cautelare rileva anche la circostanza che il beneficiario della sentenza impugnata abbia già ricevuto un incarico analogo presso altra struttura, poiché tale elemento può attenuare l'incidenza della sospensione sulla sua posizione.
Come è indicizzato
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