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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4660 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Eccezioni in grado di appello quali "mere difese consentite" - Ammissibili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

In appello il ricorrente ha sollevato eccezioni e prodotto documenti contestati dalla resistente; si è discusso se tali eccezioni e produzioni fossero ammissibili o se fossero precluse dagli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/92 come nuove eccezioni o nuove prove.

La decisione

Le eccezioni e le produzioni introdotte in appello sono state ritenute ammissibili: non contraddicono gli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/92 perché, alla luce della natura documentale del processo tributario, vanno considerate "mere difese consentite" e non nuove eccezioni in senso stretto né prove nuove. La pronuncia si richiama e conferma il consolidato orientamento della Cassazione (cfr. ord. Cass. 10567/12, 12008/11, 14020/07, 22776/15, 13331/16).

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92, art. 57

    L'art. 57 non va interpretato in modo da escludere in appello la produzione di documenti e l'eccezione di carattere difensivo purché si tratti di mere difese e non di nuove eccezioni o prove che mutino la questione introdotta in primo grado.

  • d.lgs. 546/92, art. 58

    L'art. 58 non impedisce la deduzione in appello di elementi documentali difensivi coerenti con la natura documentale del processo tributario; la norma non va intesa come divieto assoluto di ulteriori produzioni in appello quando queste siano strumentali a difese consentite.

  • Cass. Ord. 10567/12

    Conferma che talune eccezioni/prodotti introdotti in appello vanno qualificati come mere difese ammesse e non come prove nuove o eccezioni in senso stretto.

  • Cass. Ord. 12008/11

    Conferma il principio di ammissibilità delle difese documentali in appello nel processo tributario.

  • Cass. Ord. 14020/07

    Sostiene la stessa linea interpretativa sulla natura documentale del processo tributario e sull'ammissibilità di talune produzioni in appello.

  • Cass. Ord. 22776/15

    Ribadisce che non tutto ciò che viene prodotto in appello costituisce necessariamente una prova nuova o un'eccezione inammissibile.

  • Cass. Ord. 13331/16

    Ulteriore conferma giurisprudenziale dell'ammissibilità di mere difese documentali in sede di appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, per la sua natura documentale, è generalmente ammessa in appello la presentazione di eccezioni e documenti qualificabili come "mere difese consentite".
  • Occorre distinguere tra mere difese (ammissibili in appello) e nuove eccezioni o prove nuove che mutano la causa petendi: queste ultime possono essere precluse dagli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/92.
  • Per essere ammissibile, la produzione in appello deve avere carattere difensivo e non introdurre fatti o pretese nuovi rispetto a quanto deciso nel primo grado.
  • In sede di appello è prudente motivare chiaramente la funzione difensiva dei documenti prodotti e collegarli alle deduzioni già formulate in primo grado per evitare la qualificazione come prova nuova.
  • La giurisprudenza di legittimità tende a favorire la ammissione di documenti e argomentazioni difensive in appello, ma resta necessaria una valutazione caso per caso per verificare che non si tratti di innovazioni sostanziali.

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