Sentenza del 27/10/2022 n. 4660 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Eccezioni in grado di appello quali "mere difese consentite" - Ammissibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
In appello il ricorrente ha sollevato eccezioni e prodotto documenti contestati dalla resistente; si è discusso se tali eccezioni e produzioni fossero ammissibili o se fossero precluse dagli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/92 come nuove eccezioni o nuove prove.
La decisione
Le eccezioni e le produzioni introdotte in appello sono state ritenute ammissibili: non contraddicono gli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/92 perché, alla luce della natura documentale del processo tributario, vanno considerate "mere difese consentite" e non nuove eccezioni in senso stretto né prove nuove. La pronuncia si richiama e conferma il consolidato orientamento della Cassazione (cfr. ord. Cass. 10567/12, 12008/11, 14020/07, 22776/15, 13331/16).
Norme richiamate
L'art. 57 non va interpretato in modo da escludere in appello la produzione di documenti e l'eccezione di carattere difensivo purché si tratti di mere difese e non di nuove eccezioni o prove che mutino la questione introdotta in primo grado.
L'art. 58 non impedisce la deduzione in appello di elementi documentali difensivi coerenti con la natura documentale del processo tributario; la norma non va intesa come divieto assoluto di ulteriori produzioni in appello quando queste siano strumentali a difese consentite.
Cass. Ord. 10567/12
Conferma che talune eccezioni/prodotti introdotti in appello vanno qualificati come mere difese ammesse e non come prove nuove o eccezioni in senso stretto.
Cass. Ord. 12008/11
Conferma il principio di ammissibilità delle difese documentali in appello nel processo tributario.
Cass. Ord. 14020/07
Sostiene la stessa linea interpretativa sulla natura documentale del processo tributario e sull'ammissibilità di talune produzioni in appello.
Cass. Ord. 22776/15
Ribadisce che non tutto ciò che viene prodotto in appello costituisce necessariamente una prova nuova o un'eccezione inammissibile.
Cass. Ord. 13331/16
Ulteriore conferma giurisprudenziale dell'ammissibilità di mere difese documentali in sede di appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per la sua natura documentale, è generalmente ammessa in appello la presentazione di eccezioni e documenti qualificabili come "mere difese consentite".
- Occorre distinguere tra mere difese (ammissibili in appello) e nuove eccezioni o prove nuove che mutano la causa petendi: queste ultime possono essere precluse dagli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/92.
- Per essere ammissibile, la produzione in appello deve avere carattere difensivo e non introdurre fatti o pretese nuovi rispetto a quanto deciso nel primo grado.
- In sede di appello è prudente motivare chiaramente la funzione difensiva dei documenti prodotti e collegarli alle deduzioni già formulate in primo grado per evitare la qualificazione come prova nuova.
- La giurisprudenza di legittimità tende a favorire la ammissione di documenti e argomentazioni difensive in appello, ma resta necessaria una valutazione caso per caso per verificare che non si tratti di innovazioni sostanziali.
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