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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09149/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Precisa che, nel precedente giudizio di legittimità, era stato disposto annullamento con rinvio solo sul trattamento sanzionatorio, mentre la responsabilità penale e la qualificazione giuridica del fatto erano ormai irrevocabili. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e in esecuzione di un precedente annullamento con rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio, lo ha condannato a anni 2 e mesi 8 di reclusione per detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Con l'unico motivo deduce violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la fattispecie di lieve entità. La Corte di cassazione rileva però che tale censura attiene alla qualificazione giuridica del fatto, ormai coperta da giudicato, perché il precedente annullamento con rinvio aveva riguardato esclusivamente la pena.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90

    Disposizione incriminatrice applicata per la detenzione e cessione di sostanza stupefacente, quale base della condanna confermata nel giudizio di rinvio.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90

    Invocato dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità, ma la censura è ritenuta non deducibile perché la qualificazione giuridica era già coperta da giudicato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. sent. n. 40 del 2019

    Indicata come presupposto del precedente annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando un precedente annullamento con rinvio è limitato a un solo specifico profilo della decisione, nel giudizio di rinvio e nel successivo controllo di legittimità non possono essere riproposte questioni ormai coperte da giudicato, come la responsabilità penale o la qualificazione giuridica del fatto.
  • La censura di mancata riqualificazione del fatto è inammissibile se investe un profilo definitivamente precluso dal giudicato formatosi dopo un annullamento con rinvio circoscritto al solo trattamento sanzionatorio.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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