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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04080/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha quindi confermato indirettamente la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 494 c.p. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nella testimonianza di un soggetto che la difesa riteneva dovesse essere escusso. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale testimone non risultava inserito nella lista testimoniale della difesa; inoltre, dal verbale emergeva che il difensore, pur presente, non aveva formulato opposizioni né eccepito nullità contro l'ordinanza di revoca dell'ammissione della testimonianza. Da ciò la Corte ha desunto che la censura era smentita dagli atti e comunque la mancata contestazione in udienza equivaleva a sanatoria.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne esamina il contenuto nel merito, limitandosi a registrare la contestazione del reato.

  • art. 494 cod. pen.

    Richiamo alla fattispecie di sostituzione di persona quale titolo di reato per cui vi è stata condanna nei giudizi di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca l'omessa rinnovazione dell'istruttoria o la mancata assunzione di una prova decisiva quando la censura sia smentita dagli atti processuali.
  • La mancata indicazione del testimone nella lista testimoniale della difesa esclude che possa validamente prospettarsi una nullità o un'omessa assunzione imputabile al giudice.
  • La mancata opposizione del difensore, presente in udienza, all'ordinanza di revoca dell'ammissione della testimonianza comporta sanatoria della eventuale nullità, impedendo di far valere utilmente la doglianza in sede di legittimità.
  • Quando il motivo di ricorso si fonda su una premessa fattuale non riscontrata dagli atti, il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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