Cassazione Penale, Ordinanza n. 04080/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha quindi confermato indirettamente la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 494 c.p. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente omesso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nella testimonianza di un soggetto che la difesa riteneva dovesse essere escusso. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale testimone non risultava inserito nella lista testimoniale della difesa; inoltre, dal verbale emergeva che il difensore, pur presente, non aveva formulato opposizioni né eccepito nullità contro l'ordinanza di revoca dell'ammissione della testimonianza. Da ciò la Corte ha desunto che la censura era smentita dagli atti e comunque la mancata contestazione in udienza equivaleva a sanatoria.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne esamina il contenuto nel merito, limitandosi a registrare la contestazione del reato.
Richiamo alla fattispecie di sostituzione di persona quale titolo di reato per cui vi è stata condanna nei giudizi di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca l'omessa rinnovazione dell'istruttoria o la mancata assunzione di una prova decisiva quando la censura sia smentita dagli atti processuali.
- La mancata indicazione del testimone nella lista testimoniale della difesa esclude che possa validamente prospettarsi una nullità o un'omessa assunzione imputabile al giudice.
- La mancata opposizione del difensore, presente in udienza, all'ordinanza di revoca dell'ammissione della testimonianza comporta sanatoria della eventuale nullità, impedendo di far valere utilmente la doglianza in sede di legittimità.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su una premessa fattuale non riscontrata dagli atti, il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →