Cassazione Penale, Sentenza n. 1799/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Trieste che lo aveva ritenuto responsabile di due reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), sostenendo che la sua condotta non integrasse il reato in questione. In primo grado erano stati estinti per remissione di querela i capi di truffa, mentre per i capi di sostituzione di persona la Corte di Appello aveva confermato la condanna perché l'imputato si era presentato con il falso nome "Daniele" e si era qualificato come agente di polizia inducendo le vittime a consegnargli oggetti di valore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato adeguatamente la sussistenza degli elementi del reato contemplato dall'art. 494 c.p.: attribuzione di un falso nome e di una qualità a cui la legge riconnette effetti giuridici (essere agente di polizia), con atti volti a ingenerare nel soggetto passivo un ragionevole affidamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
"chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che integra il reato qualsiasi condotta che induca in errore il soggetto passivo mediante l'attribuzione di un falso nome o di una qualità (es. agente di polizia) cui la legge ricollega effetti giuridici, e che determini un ragionevole affidamento da parte della vittima
art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamata solo in ordine alle richieste scritte del Pubblico Ministero ai sensi della norma; non rilevante ai fini della decisione di merito sul reato, ma documenta il compimento degli adempimenti processuali da parte del P.M.
Massime di principio
- La falsa attribuzione di un nome insieme alla dichiarazione di una qualifica pubblica o professionale cui la legge attribuisce effetti giuridici (es. agente di polizia, avvocato) può integrare il reato di sostituzione di persona ai sensi dell'art. 494 c.p. quando induce il soggetto passivo a fare affidamento sulla presunta qualità.
- Non è necessario che l'imputato compia atti riservati esclusivamente alla qualifica falsamente assunta: è sufficiente che gli atti posti in essere siano connessi alla qualifica e sfruttino gli effetti giuridici tipici di quella professione per ingenerare affidamento.
- La prova dell'intento di procurare a sé un vantaggio o di recare un danno ad altri è centrale; la condotta deve risultare idonea a ingannare e a ottenere un beneficio (per esempio la consegna di beni).
- Comportamenti che aumentano la credibilità della falsa qualifica (es. fissare un appuntamento davanti alla Questura) rafforzano la valutazione di ingannevolezza della condotta.
- In sede di ricorso in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e un confronto argomentativo concreto con la decisione impugnata; deduzioni generiche o prive di esame critico della motivazione comportano l'inammissibilità del ricorso.
- Nel valutare la sussistenza del reato è utile valutare alternativamente: assenza di inganno rilevante (la vittima non si è fidata), mancanza di intento di procurare un vantaggio o recare danno, o il fatto che la menzogna riguardi aspetti irrilevanti che non producono effetti giuridici rilevanti.
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