Cassazione Penale, Ordinanza n. 31206/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione in relazione alla conduzione di un'auto rubata. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'identificazione effettuata dagli operanti di polizia giudiziaria fosse inattendibile e non certa oltre ogni ragionevole dubbio, anche per il diverso abbigliamento del soggetto individuato, per il fatto che non fosse conosciuto dagli operanti e per il contesto spazio-temporale del controllo e del successivo ritrovamento. Ha inoltre lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., della attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p., la mancata esclusione della recidiva e la mancata riqualificazione della condotta in furto ex art. 624 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di doglianze già dedotte in appello e già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto alla richiesta di riqualificazione in furto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ingiustificato possesso di cose sottratte, in mancanza di altri elementi e in presenza di elementi compatibili con una ipotesi alternativa, può integrare ricettazione e non già furto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come disposizione invocata dal ricorrente per ottenere l'attenuante, ma non riconosciuta dalla Corte nel caso concreto.
Invocato dal ricorrente quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non ne ha ravvisato l'applicabilità nel giudizio di legittimità, poiché le doglianze erano inammissibili e reiterative.
Richiamato ai fini della richiesta di riqualificazione del fatto in furto; la Corte ha escluso la configurabilità del furto sulla base del mero possesso ingiustificato della cosa sottratta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello senza un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e alternativa valutazione del materiale probatorio, poiché tale rivalutazione è estranea al sindacato di legittimità.
- L'ingiustificato possesso di beni sottratti, in assenza di ulteriori elementi e in presenza di dati compatibili con un'ipotesi alternativa, può fondare la configurazione del delitto di ricettazione e non impone la qualificazione del fatto come furto.
- La deduzione di vizi relativi alla qualificazione giuridica del fatto non è sufficiente quando il ricorrente non confronti specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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