Parere n. 523/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor Angelo Amore contro l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e nei confronti del signor Marco Failla 1. per l’annullamento: - della graduatoria finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale”, approvata con deliberazione n. 261 del 21 dicembre 2022 del Consiglio di Amministrazione e rettificata con deliberazione n. 17 del 14 febbraio 2023, nella quale risulta incluso con un punteggio per titoli inferiore a quello legittimamente spettante a causa della mancata attribuzione di n. 4 punti; - dell’“avviso di pubblicazione della valutazione dei titoli”, con il quale sono stati pubblicati gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso dai candidati ammessi alle prove orali; - del provvedimento del 15 marzo 2023, pubblicato sul sito dell'INPS, contenente l'elenco delle sedi assegnate ai vincitori e agli idonei del concorso, nella parte in cui è stato assegnato alla sede di Arezzo invece che a quella di Perugia; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, ove occorrer possa, dell'art. 9, comma 2, del Bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, Area C, posizione economica Cl indetto con determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 28 ottobre 2020, nella parte in cui non prevede l’attribuzione di n. 4 punti per il possesso del Diploma di Specializzazione per le professioni legali; - nonché della FAQ pubblicata sul sito web dell’Amministrazione, nella parte in cui attribuisce n. 4 punti esclusivamente ai possessori di Master annuali in materie di cui all’art. 2 del bando stesso, escludendo il diploma ottenuto all’esito della Scuola di specializzazione per le professioni legali; - di tutti gli atti e/o verbali, nella parte in cui determinano di non considerare la Scuola di specializzazione per le professioni legali quale titolo valutabile ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso, ancorché non conosciuti; 2. per l’accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuti nella graduatoria finale e in quella rettificata il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali, dichiarato in occasione della fase di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale de qua; 3. nonché per la condanna in forma specifica dell’Ente intimato all’attribuzione di un minimo di n. 4 punti, inerenti la valutazione del diploma della SSPL e, per l’effetto, all'adozione del relativo provvedimento di rideterminazione del punteggio nella graduatoria finale di merito e in quella rettificata, con conseguente giusta ricollocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettantegli e conseguentemente alla riassegnazione della sede di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria finale e degli atti di valutazione dei titoli e assegnazione della sede relativi al concorso INPS per 1.858 posti di consulente protezione sociale, con richiesta di attribuzione di quattro punti per il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali e conseguente riassegnazione della sede.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la mancata attribuzione di quattro punti per il diploma conseguito presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, chiedendo l’annullamento della graduatoria, dell’avviso di valutazione dei titoli, dell’assegnazione della sede e delle disposizioni del bando e della FAQ che non riconoscevano tale titolo. Ha dedotto la violazione del bando, della disciplina relativa ai livelli EQF, dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Nel corso del procedimento l’INPS ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato, pertanto, gli effetti processuali dell’opposizione sull’ulteriore trattazione del ricorso straordinario e dell’istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi relativi alla valutazione del diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali, né la domanda cautelare. Ha accertato che l’INPS aveva effettivamente depositato l’atto di opposizione previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e che tale opposizione risultava rituale e tempestiva. Ne ha quindi tratto la conseguenza che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, con assorbimento della domanda cautelare. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge e che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti al suo utilizzo.
Osservazioni
Opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione dell’INPS è stata ritenuta rituale e tempestiva; ne deriva l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale, senza esame delle censure di merito.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Norme richiamate
L’opposizione dell’amministrazione resistente, se rituale e tempestiva, determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del procedimento consultivo.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso per trasposizione in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene; l’opposizione di una parte impedisce la prosecuzione della trattazione in sede straordinaria.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, la relativa domanda cautelare resta assorbita e non deve essere esaminata dal Consiglio di Stato.
Ricorso straordinario sulla graduatoria del concorso INPS
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro l’INPS, con un altro candidato quale controinteressato, in relazione al concorso pubblico per 1.858 posti di consulente protezione sociale.
Oggetto delle contestazioni
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, l’avviso di valutazione dei titoli e il provvedimento di assegnazione delle sedi, sostenendo che gli spettassero quattro punti per il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali. Ha inoltre contestato, ove occorresse, l’art. 9, comma 2, del bando e una FAQ dell’amministrazione, nella parte in cui riconoscevano il punteggio per master annuali, ma non per il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali.
Motivi dedotti
Il ricorrente ha prospettato la violazione delle disposizioni del bando, della disciplina nazionale di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche, dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha chiesto l’attribuzione dei quattro punti, la rideterminazione della graduatoria e la conseguente riassegnazione della sede di lavoro.
Opposizione dell’INPS
Nel corso del procedimento l’INPS ha notificato al ricorrente un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha quindi rappresentato l’avvenuta opposizione e ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato il deposito dell’atto di opposizione e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento per adire il giudice precostituito per legge e il carattere alternativo del ricorso straordinario rispetto alla tutela giurisdizionale. Secondo il parere, la prosecuzione del ricorso straordinario presuppone la concorde volontà di tutte le parti; l’opposizione di una parte è quindi sufficiente a impedire la definizione dell’affare in sede consultiva.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. I motivi relativi alla valutazione del diploma e all’attribuzione del punteggio non sono stati esaminati. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
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