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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44896/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà del 24/06/2022 che aveva in parte annullato la custodia cautelare e disposto gli arresti domiciliari per taluni capi, ma aveva confermato la gravita' indiziaria e la misura per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 5,6,7). Il ricorrente deduceva: violazione del principio di responsabilità penale personale e difetto di prova circa l'utilizzo delle fatture e la riconducibilità delle operazioni al Ferraro, anche in ragione della cessazione della carica di amministratore dal 2018; illegittima applicazione di misure cautelari restrittive in presenza di pena prevedibile inferiore a 3 anni; vizio di motivazione sulla scelta della misura e sull'attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero manifestamente infondati e che in sede di legittimità non sia possibile riesaminare la valutazione del 'peso' degli indizi operata dal giudice del riesame, salvo vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione. Il collegio del riesame aveva fondato la valutazione sulla natura fittizia delle operazioni e sulla posizione di prestanome attribuita a Todorivic, nonché su elementi fattuali come l'utilizzo di carte prepagate da parte del Ferraro su conti intestati al presunto prestanome. La Corte ha escluso rilievo decisivo al solo dato della cessazione formale della carica amministrativa, affermando che la gestione di fatto può perdurare. Quanto alla doglianza relativa alla pena prevedibile, la Corte ha osservato che l'eventualità di una pena inferiore a tre anni prospettata dal ricorrente è ipotetica e che il divieto previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. non si estende agli arresti domiciliari. Sull'attualità del pericolo di reiterazione la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del tribunale del riesame, che ha indicato elementi concreti di prosecuzione delle attività illecite mediante prestanomi. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

    Norma citata per la sintesi dei motivi in cassazione; indica la possibilità di riassumere i motivi in modo compatto ai fini dell'impugnazione

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che il divieto di applicare la custodia in carcere quando, in base a valutazioni prospettiche, la pena finale non supererebbe i tre anni non impedisce l'applicazione di misure meno gravose come gli arresti domiciliari

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione: la Corte ricorda che l'attualità va intesa come prognosi fondata su elementi concreti di continuità ed effettività del pericolo, non come pura congettura

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata per l'introduzione esplicita nel testo dell'art. 274 del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ne valorizza il contenuto sostanziale, gi  implicito in precedenza

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle ammende a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia cautelare controlla la logicità e la sufficienza della motivazione, ma non riesamina i fatti e il diverso apprezzamento degli indizi salvo vizi argomentativi che incidano sui minima requisiti logici del provvedimento
  • La cessazione formale della carica societaria non esclude automaticamente la responsabilità o la gestione di fatto: occorrono elementi concreti per escludere il coinvolgimento dell'ex amministratore
  • La valutazione della gravita' indiziaria può fondarsi su elementi indiretti (es. utilizzo di carte prepagate, rapporto con prestanomi) purché la motivazione colleghi tali elementi alla conclusione accusatoria in modo coerente
  • Il divieto di applicare la custodia in carcere quando la pena prevedibile sia <= 3 anni non impedisce l'applicazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari, altre misure coercitive)
  • Per dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione servono elementi concreti e attualizzati al momento dell'adozione della misura (continuità delle attività illecite, uso di prestanomi), non mere congetture
  • In cassazione i ricorsi contro provvedimenti del giudice della libertà devono concentrarsi su vizi di diritto o gravi vizi motivazionali: la mera contrapposizione di valutazioni probatorie è in genere inammissibile

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