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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12422/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio introdotto per il riconoscimento della pensione di invalidità, nel quale il tribunale aveva rigettato la domanda di prestazione e aveva condannato la parte privata alla rifusione delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio. La ricorrente aveva però dedotto, nel giudizio di merito, la propria dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c. per l'esonero dalle spese in ragione del reddito, dichiarazione che risultava già prodotta nel fascicolo di primo grado e richiamata anche nel ricorso per cassazione. L'ordinanza di cassazione n. 16602/2022 aveva rigettato il precedente ricorso, confermando implicitamente anche il capo sulle spese. Con il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., la parte privata ha quindi denunciato un errore di fatto revocatorio: la Corte avrebbe trascurato l'esistenza dell'autocertificazione reddituale già in atti, ritenendo erroneamente insussistente il presupposto per l'esonero dalle spese. La ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza e, in sede rescissoria, la declaratoria di non debenza delle spese del giudizio davanti al tribunale, oltre alla regolazione delle spese del giudizio di revocazione a carico dell'INPS. L'INPS non ha svolto difese scritte ma si è costituito con procura in calce al ricorso notificato.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente l'errore di fatto revocatorio, perché dagli atti risultava effettivamente la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. già prodotta nel fascicolo di primo grado e richiamata nel ricorso per cassazione. Ha quindi accolto il ricorso per revocazione, revocato l'ordinanza n. 16602/2022 e, in sede rescissoria, ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Roma limitatamente al capo sulle spese di lite e di CTU, dichiarandole non dovute. Ha inoltre condannato l'INPS a rifondere le spese del giudizio di revocazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione è stata accolta per errore di fatto, ravvisato nella percezione erronea dell'esistenza in atti della dichiarazione reddituale rilevante ai fini dell'esonero dalle spese.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione reddituale consente l'esonero dal pagamento delle spese processuali nel giudizio previdenziale; nel caso concreto la Corte ha riconosciuto che la dichiarazione era tempestivamente e validamente prodotta.

  • art. 445 bis comma 6 c.p.c.

    È il riferimento al giudizio di accertamento tecnico preventivo e al successivo giudizio previdenziale nel quale si colloca la domanda sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato implicitamente per la regolazione delle spese del giudizio di revocazione secondo il criterio della soccombenza.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. sussiste quando la decisione di legittimità si fonda sulla erronea supposizione dell'inesistenza di un documento o atto invece risultante dagli atti di causa, purché il fatto non sia stato oggetto di contestazione o valutazione nel provvedimento impugnato.
  • Nei giudizi previdenziali, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. produce l'esonero dalle spese processuali se risulta ritualmente presente in atti; il giudice non può porre le spese a carico della parte che abbia validamente assolto l'onere dichiarativo.
  • Quando la revocazione è accolta per errore di fatto e il vizio riguarda solo il capo sulle spese, la Corte può revocare il precedente provvedimento e cassare senza rinvio la sentenza di merito limitatamente a quel capo, decidendo direttamente sulla debenza delle spese.
  • La regolazione delle spese del giudizio di revocazione segue il principio di soccombenza e può essere accompagnata dalla distrazione in favore del difensore antistatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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