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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19225/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

Una società aveva ottenuto dal Tribunale di Livorno un decreto ingiuntivo per il pagamento di ratei di provvigioni maturati in base a un contratto di agenzia. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno in favore del foro di Napoli, in forza di una clausola contrattuale che individuava il Foro di Napoli per "ogni e qualsiasi controversia" derivante dal contratto. Nello stesso giudizio l'opponente chiedeva anche la declaratoria di continenza rispetto a un diverso giudizio pendente a Napoli, nonché l'annullamento o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno; l'opposta contestava l'eccezione di incompetenza, sosteneva la litispendenza/continenza a favore di Livorno e domandava a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre al pagamento di provvigioni, indennità e danni. Il Tribunale di Livorno ritenne invece che la clausola 14.2 attribuisse competenza esclusiva al foro di Napoli, dichiarò la propria incompetenza e la nullità del decreto ingiuntivo opposto. La società ricorrente chiese quindi regolamento necessario di competenza deducendo: a) la rinuncia della controparte all'eccezione di incompetenza per territorio per mancata reiterazione nelle conclusioni ex art. 183, comma 6, c.p.c.; b) la mancata impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato la continenza a favore di Livorno, con estinzione del giudizio per mancata riassunzione e conseguente stabilizzazione della competenza di Livorno ex artt. 305 e 310 c.p.c.; c) la natura non esclusiva, ma meramente alternativa, del foro di Napoli pattuito all'art. 14.2 del contratto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Livorno. Ha ritenuto che la clausola contrattuale invocata non esprimesse in modo inequivoco la volontà delle parti di attribuire al Foro di Napoli una competenza esclusiva, ma si limitasse a prevedere un foro convenzionale alternativo, aggiuntivo rispetto ai fori ordinari. In applicazione del principio per cui la deroga convenzionale alla competenza territoriale richiede una pattuizione espressa e non desumibile per implicito, la Corte ha escluso che la parte eccepente fosse tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti. Ne è seguita la dichiarazione di competenza del Tribunale di Livorno, davanti al quale la causa deve proseguire.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato come termine processuale nel quale l'opponente avrebbe dovuto reiterare l'eccezione di incompetenza; la Corte non accoglie la censura sul punto, valorizzando invece la natura non esclusiva del foro convenzionale.

  • art. 305 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata riassunzione del giudizio e alla sua estinzione.

  • art. 310 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'estinzione del giudizio lasciasse ferma la declaratoria di competenza del Tribunale di Livorno.

  • art. 28 c.p.c.

    Norma implicitamente richiamata dalla questione sulla deroga convenzionale della competenza territoriale, che la Corte tratta affermando la necessità di una pattuizione espressa per il foro esclusivo.

Massime di principio

  • La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una clausola espressa e univoca: non basta una formulazione generica che indichi un foro competente per "ogni e qualsiasi controversia".
  • Quando la clausola contrattuale non esclude in modo chiaro gli altri fori previsti dalla legge, il foro indicato deve intendersi come foro convenzionale alternativo, non esclusivo.
  • In presenza di foro convenzionale non esclusivo, la parte che eccepisce l'incompetenza non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.
  • La competenza va quindi dichiarata in favore del giudice adito quando la clausola contrattuale non raggiunga il livello di chiarezza necessario per derogare in via esclusiva alla competenza territoriale ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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