Sentenza del 09/07/2020 n. 3766 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Comunicazione irregolarità IRES/IRAP - Impugnabilità - Legittimità- Sgravio della successiva cartella - Condanna alle spese dell'Ufficio - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto impugnabile la comunicazione di irregolarità in base a un'interpretazione estensiva dell'art. 19 d.lgs. n.546/1992, poiché la comunicazione conteneva una pretesa compiuta. L'Agenzia delle Entrate ha successivamente provveduto allo sgravio della diversa cartella di pagamento e il tribunale ha legittimamente condannato l'Agenzia alle spese del giudizio, con esito favorevole al ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una comunicazione di irregolarità relativa a IRES/IRAP, contestando che la comunicazione conteneva una compiuta pretesa fiscale e quindi potesse essere impugnata prima della notifica di una successiva cartella di pagamento
Norme richiamate
Interpretazione estensiva: l'art. 19, che individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, può comprendere anche la comunicazione di irregolarità quando questa contenga una pretesa compiuta; in tal caso la comunicazione assume carattere di atto decisorio impugnabile
Massime di principio
- Una comunicazione di irregolarità che contenga una pretesa concreta e compiuta può essere considerata impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992 anche prima della notifica della cartella esattoriale.
- L'impugnabilità non richiede necessariamente la formale efficacia esecutiva: ciò che rileva è la qualità della comunicazione (se contiene una pretesa definita che incidere sulla posizione del contribuente).
- Se l'amministrazione provvede successivamente allo sgravio della cartella, il giudice può comunque riconoscere il diritto del contribuente e condannare l'ufficio alle spese processuali; l'annullamento amministrativo dell'atto successivo rafforza la posizione del ricorrente.
- Per il contribuente: è consigliabile impugnare tempestivamente comunicazioni che contengano pretese quantificate o che possano dar luogo a cartelle, preservando termini e documentazione probatoria.
- Per l'amministrazione finanziaria: evitare di inviare comunicazioni che formulino pretese già compiute senza adeguata istruttoria, perché ciò aumenta il rischio di impugnazione e di condanna alle spese.
- In fase di valutazione procedurale, distinzione fra mera comunicazione informativa e comunicazione con pretesa è cruciale: solo la seconda configura atto impugnabile.
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