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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32910/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione del termine minimo di comparizione previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione in appello all'imputato detenuto: il decreto è stato notificato nelle mani dell'imputato il 19/09/2022 per l'udienza del 22/09/2022, quindi senza il rispetto del termine di 20 giorni. Dopo la tardiva notifica l'imputato ha nominato un nuovo difensore (20/09/2022) e questi ha depositato memoria (21/09/2022) eccependo la nullità; per un disguido di cancelleria la Corte non ha preso in esame tale eccezione e ha depositato la sentenza il 22/09/2022 senza rinnovare la notifica. Si deduceva così violazione del diritto di difesa e nullità della decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato la violazione del termine minimo di comparizione (notifica perfezionata il 19/09/2022 per udienza 22/09/2022) e ha qualificato la nullità come non assoluta ma a regime intermedio, suscettibile di essere dedotta fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Ha rilevato che la memoria difensiva, tempestivamente depositata dal difensore nominato dopo la tardiva citazione, non è stata valutata dalla Corte di appello per un disguido di cancelleria e che la rinuncia a comparire dell'imputato non può sanare la violazione del termine minimo quando tale violazione ha prodotto pregiudizio alla effettività della difesa. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    stabilisce il termine minimo di comparizione (20 giorni) per la notifica della citazione in appello all'imputato; la sua violazione determina una nullità a regime intermedio, rilevabile o deducibile fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado

  • art. 179, cod. proc. pen.

    riferimento alla nullità contemplata dal ricorso (la difesa ha invocato la nullità ai sensi di questa disposizione)

  • art. 181, comma 3, cod. proc. pen.

    regola i termini e le modalità per eccepire le nullità: la difesa ha dedotto la nullità nei termini previsti dalla norma

  • art. 100, cod. proc. pen.

    indica l'ambito temporale entro cui dedurre talune nullità processuali (la Cassazione richiama che l'eccezione deve essere sollevata prima che sia deliberata la sentenza di appello)

  • art. 184, comma 1, cod. proc. pen.

    disciplinando la rinuncia a comparire, la Corte precisa che tale rinuncia può sanare l'omessa citazione solo nei limiti in cui dimostra la conoscenza dell'udienza, ma non estingue gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione del termine minimo a comparire quando ciò ha leso l'effettività della difesa

  • d.l. 137/2020, art. 24, comma 4 (convertito)

    richiamato in relazione all'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari e alle modalità di deposito telematico delle memorie

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (richiamato)

    consente il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti con conclusioni scritte; citato in relazione alla trattazione del ricorso in Cassazione

  • art. 94, d.lgs. n. 150/2022 (comma 2)

    richiamo normativo che conferma l'applicazione delle disposizioni transitorie per i ricorsi proposti entro il termine indicato (fino al 30/06/2023)

Massime di principio

  • La notifica della citazione in appello a un imputato detenuto deve rispettare il termine minimo di comparizione (20 giorni ex art. 601 c.3): la sua violazione integra una nullità a regime intermedio, rilevabile fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
  • La rinuncia a comparire dell'imputato non sempre sana la violazione del termine minimo: se la tardiva convocazione ha effettivamente pregiudicato l'effettività della difesa (es. determinando la designazione tardiva del difensore e impedendo un adeguato esercizio del contraddittorio), la nullità permane.
  • La nullità dedotta tempestivamente dal difensore nominato dopo la tardiva notifica deve essere esaminata dalla Corte di merito; un disguido di cancelleria che impedisca la valutazione della memoria difensiva può giustificare l'annullamento della decisione per violazione del diritto di difesa.
  • La qualifica della nullità come "a regime intermedio" significa che essa non è insanabile automaticamente e può essere fatta valere fino al momento della pronuncia della sentenza di appello: pertanto è strategico sollevarla tempestivamente e documentarne gli effetti pregiudizievoli.
  • In caso di accertata violazione del termine di comparizione e di lesione dell'effettività della difesa, la Corte di Cassazione può disporre annullamento con rinvio per nuovo giudizio anziché semplice correzione formale.

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