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Parere

Parere n. 1447/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla signora Maria Di Lascio contro il Comune di Lagonegro, nonché nei confronti del signor Emidio Franchino, per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202401398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Lagonegro n. 2 del 21 febbraio 2024 e del relativo verbale, nella parte concernente il diniego di ammissione di un’interrogazione orale urgente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, consigliera comunale, ha impugnato la deliberazione consiliare e il verbale della seduta del 21 febbraio 2024, lamentando la violazione dell’art. 24, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Lagonegro. In particolare, ha sostenuto che tale disposizione disciplinerebbe soltanto l’ordine di trattazione delle interrogazioni, stabilendo che quelle urgenti seguano quelle ordinarie, senza subordinare l’ammissibilità dell’interrogazione urgente alla previa iscrizione all’ordine del giorno di interrogazioni ordinarie. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del proprio diritto a formulare l’interrogazione. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che esso non avrebbe ad oggetto un provvedimento amministrativo impugnabile, e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha rilevato che la controversia non riguarda realmente l’impugnazione di una deliberazione amministrativa, ma un conflitto tra una componente dell’organo consiliare e il presidente del medesimo organo, avente a oggetto la decisione di non ammettere l’interrogazione orale urgente. La possibile lesione dello ius ad officium della consigliera deriverebbe infatti dall’autonoma decisione del presidente del Consiglio comunale, assunta nell’esercizio delle sue prerogative, e non dall’approvazione della deliberazione consiliare. Tale decisione non costituisce un atto amministrativo impugnabile. In secondo luogo, la Sezione ha sottolineato che il ricorso straordinario ha carattere esclusivamente demolitorio e presuppone l’esistenza di un atto amministrativo impugnabile; la mancanza di tale atto determina autonomamente l’inammissibilità del ricorso. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito l’interpretazione dell’art. 24, comma 5, del Regolamento comunale.

Osservazioni

Legittimazione dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali, in linea generale, non sono legittimati ad agire contro l’amministrazione di appartenenza, salvo che deducano una diretta lesione delle proprie prerogative e del proprio ius ad officium. Non ogni violazione formale o sostanziale commessa nell’adozione di un atto deliberativo determina tale lesione.

Natura della controversia

La controversia riguarda un conflitto tra una componente del Consiglio comunale e il presidente dello stesso organo, relativo alla mancata ammissione di un’interrogazione orale urgente, e non un rapporto intersoggettivo devolvibile mediante impugnazione amministrativa.

Assenza di un atto amministrativo impugnabile

La decisione del presidente del Consiglio comunale di non ammettere l’interrogazione è un’autonoma determinazione assunta nell’esercizio delle prerogative dell’organo rappresentativo e non presenta consistenza di atto amministrativo impugnabile.

Carattere demolitorio del ricorso straordinario

L’assenza di un atto amministrativo impugnabile rende inammissibile il ricorso straordinario, poiché tale rimedio consente esclusivamente una tutela demolitoria e presuppone l’impugnazione di un provvedimento amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Lagonegro

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente come norma che disciplinerebbe l’ordine delle interrogazioni, prevedendo che quelle urgenti seguano quelle ordinarie.

    Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito l’interpretazione della disposizione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per l’assenza di un atto amministrativo impugnabile.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio di carattere esclusivamente demolitorio.

    Il ricorso straordinario presuppone l’impugnazione di un atto amministrativo e non è idoneo a risolvere un conflitto interno tra componenti o organi dello stesso ente né a ottenere una pronuncia di mero accertamento.

Massime di principio

  • Il consigliere comunale è legittimato a impugnare atti dell’ente di appartenenza soltanto quando deduca una diretta lesione delle proprie prerogative funzionali e del proprio ius ad officium; tale legittimazione non deriva automaticamente da qualsiasi vizio dell’attività dell’organo consiliare.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presuppone l’esistenza di un atto amministrativo impugnabile e, avendo carattere esclusivamente demolitorio, non può essere utilizzato per risolvere conflitti interni tra organi o componenti dello stesso ente.
  • Quando la lesione delle prerogative di un consigliere derivi da una decisione autonoma del presidente del Consiglio comunale, assunta nell’esercizio delle funzioni di direzione dei lavori consiliari, e non da una deliberazione amministrativa, la controversia non è proponibile mediante ricorso straordinario per difetto di un atto impugnabile.

Impugnazione del diniego di un’interrogazione consiliare urgente

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una consigliera comunale contro il Comune di Lagonegro, concernente la mancata ammissione di un’interrogazione orale urgente durante una seduta del Consiglio comunale del 21 febbraio 2024. L’affare è stato trasmesso al Consiglio di Stato dal Ministero dell’interno.

Premesse e richiesta della ricorrente

Durante la seduta consiliare, convocata anche per la comunicazione del Sindaco sulla composizione della nuova Giunta, la consigliera ha chiesto di formulare un’interrogazione orale urgente ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Il presidente del Consiglio comunale ha respinto la richiesta, ritenendo che l’interrogazione urgente fosse ammissibile soltanto quando all’ordine del giorno fossero già iscritte interrogazioni ordinarie. La consigliera ha quindi impugnato la deliberazione consiliare n. 2 del 21 febbraio 2024 e il relativo verbale, chiedendone l’annullamento e domandando altresì l’accertamento del proprio diritto a formulare l’interrogazione.

Motivo dedotto

L’unico motivo di ricorso consisteva nella violazione dell’art. 24, comma 5, del Regolamento comunale. Secondo la ricorrente, la norma disciplinerebbe esclusivamente l’ordine di trattazione delle interrogazioni, stabilendo che quelle urgenti siano trattate dopo quelle ordinarie, senza imporre che queste ultime siano previamente iscritte all’ordine del giorno quale condizione per l’ammissibilità delle prime.

Valutazione sulla legittimazione dei consiglieri comunali

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui i consiglieri comunali, in quanto componenti dell’organo, non sono di regola legittimati ad agire contro l’amministrazione di appartenenza. Il giudizio amministrativo è normalmente destinato a risolvere controversie intersoggettive e non controversie interne tra organi o componenti dello stesso ente.

La legittimazione del consigliere può essere riconosciuta quando sia direttamente lesa una sua prerogativa funzionale, cioè il proprio ius ad officium. Tale lesione, tuttavia, non discende automaticamente da qualunque violazione formale o sostanziale commessa nell’adozione di una deliberazione.

Qualificazione della controversia

Secondo il Consiglio di Stato, la controversia non ha realmente a oggetto la deliberazione consiliare indicata dalla ricorrente, ma il conflitto tra la consigliera e il presidente del Consiglio comunale in ordine alla decisione di non ammettere l’interrogazione.

La Sezione ha osservato che l’eventuale lesione delle prerogative della consigliera non deriverebbe dall’approvazione della deliberazione consiliare, bensì da un’autonoma decisione del presidente dell’organo rappresentativo, adottata nell’esercizio delle proprie prerogative. Tale decisione non presenta la consistenza di un atto amministrativo impugnabile.

Ragioni dell’inammissibilità

L’assenza di un atto amministrativo impugnabile è stata ritenuta sufficiente a determinare l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha infatti carattere esclusivamente demolitorio e presuppone l’impugnazione di un provvedimento amministrativo.

Per la stessa ragione, il rimedio non può essere utilizzato per ottenere una pronuncia di accertamento sul diritto della consigliera a formulare l’interrogazione né per risolvere un conflitto interno tra organi o componenti del medesimo ente.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Il merito dell’interpretazione dell’art. 24, comma 5, del Regolamento comunale non è stato esaminato.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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