Cassazione Penale, Sentenza n. 16672/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Rovereto per mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione delle spese di giudizio liquidate a favore della parte civile; la ricorrente contestava che la motivazione non spiegasse adeguatamente la somma attribuita.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione, pur limitata all'indicazione dell'applicazione dei parametri del D.M. 55/2014 (testualmente: "in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014"), fosse sufficiente perché l'importo liquidato (€ 1.230,00 per compenso oltre accessori di legge) corrisponde al minimo tabellare (237 euro per studio, 284 euro per fase introduttiva e 709 euro per fase decisionale). Pertanto non gravava sul giudice alcun onere motivazionale ulteriore. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La pena è stata applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento); la pronuncia impugnata è una sentenza che ha definito il procedimento con procedimento concordato.
Applicata per condannare la parte che ha proposto il ricorso infondato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.
in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014
Il giudice ha fatto riferimento ai parametri tariffari di tale decreto ministeriale per determinare le voci e gli importi delle spese di lite; essendo la somma pari al minimo tabellare, la semplice evocazione del DM è stata ritenuta sufficiente come motivazione.
Massime di principio
- Se la liquidazione delle spese è pari al minimo tabellare previsto da norme o decreti tariffari (es. D.M. 55/2014), il giudice può limitarsi a richiamare l'applicazione di tali parametri senza ulteriore motivazione dettagliata.
- Se la somma liquidata supera il minimo tabellare o comprende voci non standard, il giudice deve motivare in modo specifico le ragioni della maggiorazione.
- Il ricorso in Cassazione infondato comporta, di norma, la condanna alle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare attentamente le prospettive prima di proporre impugnazione.
- Quando si contesta la quantificazione delle spese, è utile indicare espressamente nel gravame i parametri alternativi e i calcoli puntuali che dimostrano l'errore o l'arbitrarietà nella liquidazione.
- La mera formula di richiamo a parametri tariffari è efficace se l'importo calcolato corrisponde a quanto previsto da quei parametri; altrimenti il dubbio sulla correttezza della liquidazione giustifica un annullamento o rimessione per maggiori chiarimenti.
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