Cassazione Penale, Sentenza n. 18047/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza n. 219/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro (27/02/2026) con cui è stato rigettato il dissequestro di quote, del pacchetto azionario e del compendio aziendale delle società MINIERI HOLDING s.r.l. e MKE Estate (società semplice). Il ricorrente deduceva violazione di legge sostanziale e processuale (artt. 321, 275 c.p.p., art. 5 UE, art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 1 Prot. CEDU), sostenendo che: la MINIERI HOLDING era priva di patrimonio proprio (essendo costituita dalle partecipazioni già sequestrate nelle società operative), sicché il vincolo sulla holding sarebbe sproporzionato e non necessario; la holding sarebbe mera controllante non asservita a fini illeciti; la MKE Estate avrebbe patrimonio formato da immobili acquistati antecedentemente ai fatti e dunque non strumentali al reato, con assenza di collegamenti con le società in cui si sarebbero commessi i reati. Il ricorrente ha chiesto anche la restituzione di quote societarie (tra cui una partecipazione dello 0,5% nella MKE Estate). La Procura Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite Calvarese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via pregiudiziale ha ritenuto assorbente la questione dell'interesse attuale e concreto del ricorrente a proporre impugnazione rispetto a provvedimenti di sequestro aventi ad oggetto beni di persone giuridiche. È richiamata la giurisprudenza (tra cui la sentenza Sez. U. n. 7983/2025, "Calvarese") secondo cui l'indagato-persona fisica può impugnare provvedimenti di sequestro di beni societari solo se allega un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione giuridica (non è sufficiente il mero interesse alla revoca del provvedimento). La Corte ha osservato che il Tribunale del riesame non ha affrontato la questione dell'interesse ma che, in sede di cassazione, il ricorrente non aveva formulato adeguate deduzioni sull'interesse; la memoria trasmessa successivamente non ha integrato adeguatamente la prova di un interesse concreto (la partecipazione dello 0,5% nella MKE è stata ritenuta insufficiente a dimostrare un interesse attuale e concreto). Quanto alla holding, la titolarità di quote non dimostra di per sé l'interesse richiesto, specie se la quota è modesta e non è allegata la diretta riferibilità alla gestione o al godimento dei beni sequestrati. Analogo rilievo è stato dato alla dedotta autonomia patrimoniale imperfetta della società semplice. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; è stato inoltre disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (in via equitativa), in relazione alla consistenza della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata nel ricorso per cassazione come parametro di impugnazione; la Corte non ha svolto un riesame della motivazione sul merito del sequestro dato il profilo pregiudiziale dell'inammissibilità per difetto di interesse.
Norma richiamata dal ricorrente in rapporto ai provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto le censure sostanzialmente dirette alla motivazione del sequestro, materia limitata in cassazione ex art. 324 c.p.p. e subordinata all'ammissibilità del ricorso.
Richiamato implicitamente: la Corte ha osservato che la censura sostanziale della motivazione non è consentita in cassazione con riferimento ai sequestri preventivi, per cui l'interpretazione è che il giudizio di legittimità non consente un sindacato esteso della motivazione se non nei limiti previsti.
Norma applicata per l'attribuzione dell'onere delle spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità.
art. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE
Richiamato dal ricorrente (tutela della libertà e della sicurezza); la Corte non ha valorizzato direttamente il profilo sostanziale dei diritti fondamentali poiché ha deciso per inammissibilità per difetto di interesse.
art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE
Norma evocata dal ricorrente (probabile richiamo a diritti di impresa/garanzie procedurali); la Corte non si è pronunciata nel merito su tale tutela per la questione preliminare dell'interesse.
art. 1 Protocollo CEDU
Richiamato dal ricorrente (diritto alla proprietà); la Corte non ha esaminato il rapporto tra sequestro e diritto alla proprietà alla luce dell'inammissibilità per difetto di interesse concreto.
Sentenza Sez. U. n. 7983 del 25/09/2025 (Calvarese)
Giurisprudenza fondamentale citata dalla Corte: stabilisce che l'indagato può proporre riesame e impugnazioni solo se allega e dimostra un interesse concreto e attuale collegato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione giuridica; interesse non coincidente con la mera volontà di ottenere revoca del provvedimento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 2, n. 18419/2024 Grazioli; Sez. 2, n. 29663/2019 Tufo e altri arresti)
Richiamata per il principio secondo cui il legale rappresentante o il socio non è automaticamente legittimato a impugnare, essendo di norma necessario che la società sia rappresentata o che il ricorrente dimostri un interesse attuale e concreto (ad es. procura speciale o prova di diretto pregiudizio).
Massime di principio
- Per impugnare un provvedimento di sequestro preventivo che riguarda beni di una persona giuridica, l'indagato persona fisica deve dimostrare un interesse attuale e concreto relativo agli effetti della rimozione del vincolo sulla sua posizione giuridica; la mera qualità di socio non è sufficiente di per sé.
- La titolarità di una quota minima (es. 0,5%) non prova, senza ulteriori elementi, un interesse attuale e concreto a ottenere il dissequestro dei beni sociali o la restituzione proporzionale di valore.
- Nei casi di beni riconducibili a società di capitali è, di norma, necessario che la persona giuridica sia rappresentata da chi ha titolo o che il socio conferisca procura speciale al difensore per agire in nome e per conto della società.
- Le doglianze sulla sproporzione del vincolo o sull'assenza di collegamento tra beni sequestrati e reato devono essere articolate non solo in termini generici ma sostenute da elementi di fatto idonei a dimostrare il concreto pregiudizio soggettivo dell'impugnante.
- La qualificazione della società (es. società semplice con autonomia patrimoniale imperfetta) non produce automaticamente un interesse legittimante l'impugnazione: bisogna dimostrare come la misura cautelare incida concretamente sui diritti o sulle posizioni giuridiche del singolo ricorrente.
- In sede di cassazione processuale è limitato il sindacato sulla motivazione dei sequestri preventivi; questioni preliminari di ammissibilità (come il difetto di interesse) possono essere decisive e assorbenti.
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