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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21993 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP per l'anno 2002. L'accertamento aveva recuperato a tassazione, ritenendoli indeducibili, costi per viaggi e trasferte privi dell'indicazione dei nominativi dei fruitori e sopravvenienze passive derivanti da differenze di cambio relative all'estinzione di due conti correnti in dollari. L'Amministrazione ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa o insufficiente motivazione sia sull'effettiva esistenza della perdita di cambio sia sull'inerenza delle spese di viaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancanza del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. e perché prospettava una questione, non un fatto decisivo controverso; inoltre, la sentenza regionale aveva adeguatamente accertato l'esistenza e la deducibilità della perdita di cambio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non consentita in cassazione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio

    Il vizio di motivazione può essere denunciato in cassazione solo quando la motivazione ometta completamente o renda obiettivamente incomprensibile l'esame di un fatto decisivo; non consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con una diversa lettura proposta dalla parte.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla norma, la censura motivazionale doveva essere accompagnata da una chiara sintesi del fatto controverso e delle ragioni per cui la motivazione risultava omessa, insufficiente o contraddittoria. La sua mancanza rende il motivo inammissibile.

  • Art. 360 c.p.c. e giudizio di legittimità

    La Corte di cassazione verifica la legittimità della decisione e i vizi specificamente dedotti, ma non costituisce un ulteriore grado di merito. Non può quindi riesaminare liberamente fatti, documenti e attendibilità delle prove già valutati dal giudice tributario.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male le prove: occorre dimostrare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e realmente controverso, oppure una motivazione totalmente carente o illogica.
  • La contestazione dell'Amministrazione sulla veridicità o sull'entità di una perdita fiscale deve essere accompagnata dall'indicazione precisa degli elementi trascurati dal giudice e della loro decisività; una mera ipotesi o una diversa interpretazione dei documenti non è sufficiente.
  • Le spese di viaggio e trasferta possono essere riconosciute quando il giudice accerti concretamente il collegamento con l'attività d'impresa e la natura documentata dei rimborsi, anche se la documentazione presenta carenze formali, purché tali carenze non impediscano di verificare l'inerenza.
  • Le differenze negative di cambio relative a conti in valuta estera possono essere deducibili quando risultano collegate a operazioni effettivamente riconducibili all'attività aziendale e adeguatamente contabilizzate e documentate.
  • La parte che ricorre per cassazione deve formulare censure tecnicamente mirate e riferite a errori giuridici o a effettive omissioni motivazionali; non può chiedere una nuova decisione sul merito della controversia.

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