Cassazione Penale, Sentenza n. 34828/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per erronea applicazione di legge e motivazione contraddittoria per non aver riconosciuto l'attenuante della provocazione per accumulo. Sostiene che le continue umiliazioni, il trattamento di "acquisto" e i comportamenti denigratori della vittima (anche mostrati in video e fotografie) avrebbero costituito una provocazione cumulativa che giustificherebbe una riduzione di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente valutato il materiale probatorio, avendo escluso la provocazione per accumulo per mancanza di riscontri obiettivi rispetto alle affermazioni autodenunciate dell'imputato. Quanto ai video e fotografie richiamati nel ricorso, la Cassazione ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato se e come tali elementi fossero stati rappresentati e valutati in grado d'appello; inoltre, anche se non valutati esplicitamente, non risultano essere elementi decisivi tali da integrare un travisamento per omissione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta condanna alle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative codice procedura penale
Limita la descrizione del motivo in cassazione ai termini necessari; il ricorso deve rispettare i limiti di autosufficienza e motivazione richiesti per l'esame della Corte
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, applicata nel caso concreto
Giurisprudenza - Sez. U, n. 6402 del 30 aprile 1997 (Dessimone)
Sez. U, n. 6402 del 30 aprile 1997
Stabilisce il principio che il ricorrente deve dimostrare che gli elementi dedotti a fondamento del travisamento siano stati rappresentati al giudice d'appello, così che la Corte di legittimità possa verificare se e come siano stati valutati
Dottrina giurisprudenziale sul "travisamento per omissione"
La Cassazione può censurare la valutazione delle prove in sede di legittimità solo se vi è omissione di un dato probatorio decisivo nell'apparato motivazionale; l'omissione deve riguardare elementi determinanti per la decisione
Massime di principio
- L'attenuante della provocazione per accumulo richiede prova obiettiva e riscontri esterni: non è sufficiente l'autodichiarazione dell'imputato.
- La Cassazione sindaca la valutazione delle prove solo in presenza di un travisamento che riguardi l'omissione di elementi decisivi; valutazioni discrezionali del giudice del merito sono inammissibili in cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: deve indicare chiaramente se i documenti richiamati erano stati prodotti e valutati nei gradi anteriori, e deve mostrare come la loro omissione sia decisiva.
- La sproporzione tra provocazione e reazione è criterio chiave: comportamenti offensivi della vittima possono giustificare attenuanti solo se la reazione sia valutabile come proporzionata o comunque giustificata in rapporto al contesto.
- Se la parte civile non partecipa alla discussione orale e si limita a memorie scritte senza apporto sostanziale, non è automatico disporre la condanna dell'imputato al rimborso delle sue spese processuali in cassazione.
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