Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 788/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento - del decreto del Questore di Sassari n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202500479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Sassari di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Sassari con cui era stato revocato il suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio la Questura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Le parti hanno confermato all’udienza che tale annullamento aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso. Il ricorrente ha comunque chiesto la condanna dell’Amministrazione alle spese, mentre le amministrazioni resistenti ne hanno chiesto la compensazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’annullamento in autotutela del decreto impugnato aveva eliminato l’oggetto della controversia. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero dell’Interno, pur in misura contenuta, in considerazione del fatto che l’Amministrazione, dopo l’ordinanza cautelare, si era attivata per definire la controversia in via amministrativa e aveva quindi tenuto un corretto comportamento processuale. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato e il venir meno dell’interesse alla decisione comportano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, quando le parti confermino il venir meno dell’interesse alla decisione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata verosimilmente soccombente alla luce dell’originaria controversia.
  • La condanna alle spese può essere contenuta qualora l’amministrazione, dopo l’adozione di una misura cautelare, si attivi tempestivamente per definire la controversia in via amministrativa e tenga un corretto comportamento processuale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.