Sentenza n. 788/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento - del decreto del Questore di Sassari n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Sassari di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Sassari con cui era stato revocato il suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio la Questura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Le parti hanno confermato all’udienza che tale annullamento aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso. Il ricorrente ha comunque chiesto la condanna dell’Amministrazione alle spese, mentre le amministrazioni resistenti ne hanno chiesto la compensazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’annullamento in autotutela del decreto impugnato aveva eliminato l’oggetto della controversia. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero dell’Interno, pur in misura contenuta, in considerazione del fatto che l’Amministrazione, dopo l’ordinanza cautelare, si era attivata per definire la controversia in via amministrativa e aveva quindi tenuto un corretto comportamento processuale. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato e il venir meno dell’interesse alla decisione comportano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, quando le parti confermino il venir meno dell’interesse alla decisione.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata verosimilmente soccombente alla luce dell’originaria controversia.
- La condanna alle spese può essere contenuta qualora l’amministrazione, dopo l’adozione di una misura cautelare, si attivi tempestivamente per definire la controversia in via amministrativa e tenga un corretto comportamento processuale.
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