Cassazione Penale, Sentenza n. 24276/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per estorsione consumata e danneggiamento seguito da incendio. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto delle richieste di rinnovazione e integrazione probatoria dopo la modifica dell'imputazione (nuova contestazione del danneggiamento del furgone), contestava l'attribuzione della responsabilità in assenza di adeguata prova tecnica, prospettava ipotesi alternative di causa dell'incendio (malfunzionamento del mezzo o serbatoio di benzina per generatore) e lamentava omesso esame di censure di merito; infine, con motivi aggiunti tardivi, contestava la qualificazione giuridica dell'estorsione nella forma consumata anziché tentata o nel reato di violenza privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio della "doppia conforme" integrando le motivazioni di primo e secondo grado e valutando che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il rigetto delle richieste probatorie: il caposquadra dei VV.F. esperto aveva individuato, sulla base di sopralluogo e visione delle immagini, un punto di innesco con accelerante (benzina) non compatibile con il carburante del mezzo (gasolio), rendendo superflue le prove tecniche proposte. Le ipotesi alternative prospettate dal ricorrente erano già esaminate e scartate in primo grado e correttamente recepite in appello; le censure erano in gran parte generiche e reiterative. I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili anche per tardività rispetto ai termini previsti dagli artt. 585 e 611 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata nella doglianza del ricorrente insieme all'art. 603; nel testo la norma è evocata come parametro di illegittimità della valutazione sulle richieste probatorie, ma la Corte non ha ritenuto sussistente violazione normativa rispetto alla decisione sulle prove.
Riferito alla rinnovazione delle prove richiesta dalla difesa; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego, ritenendo che la prova assunta (testimonianza tecnica del caposquadra VV.F.) fosse esaustiva e che le prove aggiuntive sarebbero state superflue o generiche.
Richiamato unitamente all'art. 611 per il calcolo dei termini per la presentazione di motivi nuovi; la Corte ha ritenuto tardive le censure aggiunte successivamente e quindi inammissibili.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 585 per affermare l'irricevibilità dei motivi nuovi proposti oltre il termine processuale previsto.
Usato per giustificare la condanna alle spese processuali e l'ammenda di €3.000, valutando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Principio della "doppia conforme": quando primo e secondo grado sono conformi, le motivazioni si leggono congiuntamente e costituiscono un unico corpo motivazionale che la Cassazione valuta nel suo complesso.
- Rinnovazione delle prove (art. 603 c.p.p.): la Corte può legittimamente negare prove aggiuntive se ritiene che le risultanze già acquisite (anche per mezzo di testimonianze tecniche qualificate) siano sufficienti e le richieste risultino generiche o irrilevanti ai fini della decisione.
- Ipotesi alternative causali: per avere rilievo in sede di impugnazione devono essere specificamente dedotte e sostenute con elementi concreti; mere ipotesi speculative o già esaminate e motivate in senso contrario non sono idonee a ribaltare la decisione.
- Motivi generici o reiterativi: le censure che ripropongono in termini generici le stesse questioni già analizzate e motivate non sono efficaci in Cassazione e possono essere dichiarate inammissibili.
- Termini per motivi nuovi (artt. 585 e 611 c.p.p.): i motivi di gravame nuovi vanno proposti entro i termini processuali previsti; quelli presentati oltre il termine sono generalmente inammissibili, salvo valutazioni di rilevabilità d'ufficio molto limitate.
- Rischio di condanna alle spese e ammende: un ricorso dichiarato inammissibile può comportare l'onere di spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella dedotta responsabilità dell'inammissibilità, anche l'applicazione di ammende ex art. 616 c.p.p.
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