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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13041/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il provvedimento che ha respinto la concessione di permessi premio. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge perché il Tribunale ha considerato ostativa la revoca della detenzione domiciliare intervenuta poco più di tre anni prima, mentre il divieto di concessione di benefici opera solo per un periodo di tre anni dall'esecuzione del provvedimento di revoca; in ogni caso manca valutazione del percorso rieducativo svolto in carcere; 2) vizio di motivazione con riferimento a una vicenda di ricettazione per la quale il ricorrente era stato assolto in sede di merito per inutilizzabilità delle intercettazioni, sicché il Tribunale ha dato rilievo a una condotta riprovevole senza spiegare le ragioni per ritenere comunque sussistente il fatto storico.

La decisione

Il ricorso è ritenuto fondato. La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame. La Corte rileva che il Tribunale di merito ha fondato il diniego soprattutto sulla pericolosità desunta da intemperanze pregresse e da un episodio di ricettazione, ma ha motivato in modo insufficiente: non ha bilanciato adeguatamente quegli elementi con il percorso rieducativo del detenuto e non ha spiegato perché ritiene sussistente il fatto contestato nonostante l'assoluzione per inutilizzabilità delle intercettazioni. Ne consegue la necessità di riesaminare il giudizio di bilanciamento fra indici di pericolosità e fattori favorevoli al reinserimento.

Norme richiamate

  • art. 30-ter ord. pen.

    ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro

    La norma stabilisce tre requisiti per la concessione del permesso premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso agli interessi affettivi/culturali/lavorativi. Il magistrato deve accertare e motivare la presenza/assenza di ciascun requisito e bilanciare indici negativi e positivi.

  • Giurisprudenza citata (Sez.1, Sent. n.5505/2016 e Sez.1, Sent. n.9796/2007)

    È ammesso al giudice del merito di considerare la mancanza di una rivisitazione critica del comportamento pregresso come elemento per valutare la pericolosità; tuttavia tale elemento non può essere unico e dirimente se non è bilanciato con la valutazione del percorso rieducativo e con adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Per la concessione del permesso premio vanno accertati e motivati separatamente: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e la finalità del permesso (affettiva/culturale/lavorativa).
  • La mera citazione di comportamenti pregressi (es. revoca di benefici per intemperanze) non è sufficiente a negare il permesso se non si valuta e bilancia il periodo trascorso, gli elementi cronologici e il percorso rieducativo successivo.
  • L'assoluzione in sede di cognizione per inutilizzabilità di prove non impedisce al giudice di sorveglianza di valutare autonomamente la vicenda, ma tale valutazione richiede motivazione chiara: se si ritiene esistente il fatto storico occorre esporre le ragioni probatorie o logiche che lo giustificano.
  • Il diniego del beneficio non può fondarsi su valutazioni ellittiche o non bilanciate: il giudice deve confrontare e ponderare positivi (es. trattamento, attività rieducative, tempo trascorso) e negativi (precedenti comportamenti, indizi di pericolosità) e spiegare il risultato del bilanciamento.
  • Se la motivazione del provvedimento è insufficiente o illogica, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, non l'automatica concessione del beneficio: il giudice di merito dovrà rideterminare il giudizio conformemente ai principi indicati.

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