Cassazione Penale, Ordinanza n. 14331/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte di appello in sede di rinvio, rilevando che non vi era violazione del divieto di reformatio in peius e che la motivazione sulla pena era congrua. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia pronunciata in sede di rinvio, che aveva riformato la precedente condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che la graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in conformità agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non apparente. Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta adeguata perché richiamava il notevole valore dei beni distratti e le modalità della condotta distrattiva. È stata inoltre esclusa la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la riduzione dell'aumento per la circostanza aggravante della particolare gravità è stata compensata tenendo conto dell'intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta preferenziale.
Norme richiamate
richiamato come criterio generale per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito
richiamato come parametro per la valutazione degli indici di commisurazione della pena
bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 216 e 223 l. fall.)
reato oggetto della condanna originaria confermata quanto al merito, con sola rideterminazione della pena
bancarotta preferenziale (art. 216 l. fall.)
la sua estinzione per prescrizione è stata considerata nella riduzione dell'aumento sanzionatorio per aggravante
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la quantificazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la scelta sia ancorata ai criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non apparente.
- In sede di legittimità non è sindacabile nel merito la graduazione della pena quando il giudice di appello abbia indicato gli elementi ritenuti decisivi, come il valore del profitto o dei beni distratti e le modalità della condotta.
- Non viola il divieto di reformatio in peius la rideterminazione del trattamento sanzionatorio che, nel complesso, non peggiori la posizione dell'imputato, anche se singole componenti della pena siano state rimodulate in ragione di eventi sopravvenuti come la prescrizione di uno dei reati contestati.
- Quando il motivo di ricorso si limita a contestare la misura della pena senza evidenziare un reale travisamento dei criteri legali o una motivazione mancante, il ricorso è inammissibile per carenza di deducibilità effettiva.
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