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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29043/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel testo esaminato non viene riportata la controversia sostanziale decisa con l'ordinanza originaria n. 31186/2024, ma solo il successivo procedimento di correzione materiale. La parte privata ha chiesto la correzione del dispositivo dell'ordinanza del 5.12.2024 perché, pur essendo stato respinto il ricorso proposto dalla banca e dovendo quindi le spese seguire la soccombenza, nel dispositivo era stata erroneamente indicata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'istituto di credito invece che in favore della controparte vittoriosa. La banca, in questa sede, risulta la parte cui è stato opposto il rimedio di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione materiale, rilevando un errore emendabile ex art. 287 c.p.c. nel dispositivo dell'ordinanza n. 31186/2024. Ha quindi disposto che il capo sulle spese debba leggersi nel senso della condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controparte privata, delle spese processuali liquidate in euro 6.000,00 oltre euro 200,00 per spese, IVA, CPA e 15% per spese generali. Non sono state liquidate spese del procedimento di correzione, data la sua natura meramente amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti del giudice, quando l'errore sia meramente emendabile e non richieda una nuova valutazione del merito

  • art. 288, comma 2, c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione del provvedimento

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti al procedimento di correzione

  • Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432

    richiamata per affermare che nel procedimento di correzione non deve disporsi sulle spese per la natura meramente amministrativa del rito

Massime di principio

  • L'errore nel dispositivo che contraddica in modo evidente la motivazione o il corretto regime delle spese è suscettibile di correzione materiale quando abbia natura meramente emendabile e non comporti revisione della decisione.
  • Nel procedimento di correzione di errori materiali la modifica può riguardare anche la sola statuizione sulle spese, se il dispositivo contiene un evidente lapsus o un'indicazione palesemente incongruente rispetto all'esito del giudizio.
  • Il procedimento di correzione materiale ha natura sostanzialmente amministrativa; per tale ragione non si provvede alla liquidazione delle spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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