Cassazione Penale, Sentenza n. 00450/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello depositato il 10/04/2025 dall'avv. Alberto Fortino avverso la sentenza del Tribunale di Roma (27/02/2025) con cui il ricorrente era stato condannato per furto aggravato e tentata estorsione. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 96 e 127, comma 9, e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), la mancata motivazione circa l'inammissibilità. La censura principale era che la Corte territoriale avrebbe deciso 'de plano' senza udienza camerale e non avrebbe valutato in termini sostanziali la volontà dell'imputato di conferire mandato all'avv. Fortino, atteso che vi erano plurime nomine e revoche (nomina 3/3/2025, revoca 2/4/2025, successiva nomina per patrocinio a spese dello Stato il 10/6/2025 e nuova nomina il 1/7/2025), circostanze che, secondo la difesa, dimostrerebbero la volontà dell'imputato di far valere l'impugnazione tramite Fortino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretto il giudizio di merito secondo cui, al momento del deposito telematico dell'appello (10/04/2025), l'avv. Fortino non era difensore di fiducia dell'imputato, avendo questi revocato la sua nomina il 2/04/2025 e designato altro difensore (avv. Carla Montarulo). Le successive nomine intervenute in giugno/luglio non sanano la mancanza di legittimazione al momento del deposito. La Cassazione ha poi osservato che la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata all'esito di udienza camerale partecipata (con conclusioni di entrambe le parti) e che, comunque, l'art. 127, comma 9, consente la pronuncia senza formalità quando è riscontrata preliminarmente l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
artt. 610, commi 1 e 5, e 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati per stabilire che il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto e senza trattazione orale, ove non richiesta; norme che disciplinano la trattazione e le formalità del contraddittorio scritto
art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che, se è preliminarmente riscontrata l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale, la declaratoria può essere pronunciata anche senza formalità di procedura; dunque la decisione senza amplissime formalità è compatibile con la norma
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e della posizione processuale; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata violazione applicabile al caso, in quanto la legittimazione del difensore va verificata documentalmente
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Censura relativa ai motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto le deduzioni manifestamente infondate perché la documentazione provava l'assenza di mandato al momento del deposito dell'appello
art. 591, comma 1, lett. a), del codice di rito
Richiamato dalla Corte territoriale come contesto normativo riguardante le ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione può dichiarare l'inammissibilità; la Cassazione prende atto che nulla di specifico è previsto per il caso concreto che giustifichi diversa formalità
Norma che disciplina la condanna alle spese e l'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'art. 616 condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00
Massime di principio
- Un impugnante è legittimato solo se, al momento del deposito dell'atto di impugnazione, il difensore che firma l'atto risulta nominato e mandatato dall'imputato: le nomine successive non sanano una carenza di legittimazione anteriore.
- Il giudice dell'impugnazione può dichiarare l'inammissibilità preliminare anche senza formalità procedurali se la normativa (es. art. 127, comma 9) lo consente; pertanto l'assenza di udienza pubblica o di trattazione orale non è automaticamente motivo di annullamento.
- In presenza di plurime nomine e revoche in breve periodo, il Collegio valuta la documentazione ufficiale depositata per determinare quale difensore fosse effettivamente titolato al momento del deposito dell'atto; l'onere di allegare la nomina valida al momento del deposito grava sulla parte che impugna.
- Le questioni di legittimazione del difensore possono essere rilevate anche d'ufficio e decidono l'inammissibilità dell'impugnazione; chi propone impugnazioni deve curare che la nomina sia tempestiva, completa e documentalmente allegata all'atto telematico.
- La pronuncia di inammissibilità può comportare condanna alle spese e al pagamento di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi il rischio economico impone particolare attenzione formale nella fase di deposito dell'appello.
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