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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15315/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno resa in sede di rinvio dopo precedente annullamento della Corte di cassazione, con cui era stato condannato per avere violato l'ordine di espulsione e di allontanamento dal territorio dello Stato italiano. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge, sostenendo che non avrebbe potuto partecipare all'udienza del 25 giugno 2024 perché, come riferito dal difensore nelle conclusioni, si trovava detenuto per altra causa e quindi in situazione di legittimo impedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza sul legittimo impedimento era manifestamente infondata perché smentita dagli atti processuali, dai quali risultava che all'udienza del 25 giugno 2024 l'imputato era presente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    Corte cost. 13/6/2000 n. 186

    La somma da versare alla Cassa delle ammende è determinata equitativamente in relazione alla colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, una doglianza fondata su un preteso legittimo impedimento è inammissibile quando risulta radicalmente smentita dagli atti processuali consultabili dalla Corte, soprattutto se la questione è di natura processuale e quindi verificabile direttamente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa della parte, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Se dagli atti risulta la presenza dell'imputato all'udienza, non può essere accolto il motivo che assumeva la sua assenza per detenzione o altro impedimento assoluto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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