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Sentenza

Sentenza n. 1448/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 552/2023 del 26 maggio 2023 del Tribunale ordinario di Benevento.

Giustizia amministrativa202506368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 552/2023 del Tribunale ordinario di Benevento, recante la condanna al pagamento di euro 2.000 mediante carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 552/2023 del Tribunale ordinario di Benevento, passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. È stata chiesta l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Con memoria la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa alla penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda relativa alla penalità di mora, rilevando che la rinuncia non era stata notificata alla controparte ma costituiva elemento sintomatico della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo non eseguita la sentenza civile e rilevando che il Ministero, ritualmente intimato e non costituito, non aveva fornito elementi ostativi. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, lett. e), c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto la penalità di mora prevista nell'ambito del giudizio di ottemperanza, ma la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La rinuncia non è notificata alla controparte ma da essa può trarsi argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione

    La rinuncia non notificata alla controparte non determina formalmente l'estinzione del giudizio, ma può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, conducendo all'improcedibilità della domanda interessata.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    La disposizione è richiamata quale base dell'individuazione del Responsabile della DGOSV quale commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuta esecuzione né prospetta elementi ostativi, il giudice può ordinare l'adempimento del giudicato entro un termine e prevedere, per l'ulteriore inerzia, la sostituzione mediante commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta può riguardare un dirigente o responsabile dell'amministrazione inottemperante, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, purché siano individuati i poteri sostitutivi e il termine per esercitarli.
  • La rinuncia non notificata alla controparte, pur non integrando di per sé una rinuncia processuale perfezionata nei confronti dell'altra parte, può essere valutata quale prova della sopravvenuta carenza di interesse e determinare l'improcedibilità della domanda cui si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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