Cassazione Civile, Ordinanza n. 29063/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
Il consorzio contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario diverse cartelle di pagamento. In primo grado aveva ottenuto un accoglimento solo parziale, limitatamente alla questione della regolarità delle notifiche. L'ente di riscossione aveva proposto appello sostenendo la rituale notificazione via PEC anche delle cartelle ritenute irregolari dal primo giudice. La CTR aveva ritenuto fondato l'appello, ma, secondo il ricorrente per cassazione, aveva omesso di pronunciarsi su una specifica cartella di pagamento, indicata come cartella n. 034/2014/0040308552/000, pur rientrante nell'oggetto della domanda. Con l'unico motivo di ricorso l'ente deduceva, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un capo autonomo della domanda/impugnazione, lamentando che la cartella non comparisse né nella motivazione né nel dispositivo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che dagli atti riportati nel ricorso risultava la devoluzione al giudice di appello della cartella indicata e che la sentenza non conteneva alcuna statuizione su di essa. Ha quindi qualificato il vizio come omessa pronuncia, ossia error in procedendo, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria per la Calabria, in diversa composizione, affinché si pronunci su tutti i profili oggetto di impugnazione. La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
violazione dell'articolo 112 del medesimo codice di rito
il vizio dedotto è qualificato come error in procedendo per omessa pronuncia, non come vizio motivazionale
il giudice deve pronunciarsi su tutti i capi autonomamente apprezzabili della domanda e sulle eccezioni ritualmente proposte
in ossequio al principio di completezza
il ricorrente per cassazione deve riportare in modo completo e specifico gli atti e le questioni rilevanti per consentire il controllo della Corte
Cass. III, n. 16899/2023
richiamata per affermare che l'omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dedotti come eccezione integra omessa pronuncia solo se l'eccezione è stata formulata in modo autonomamente apprezzabile e inequivoco e puntualmente riportata in ricorso
Cass. VI-4, n. 5730/2020
richiamata per distinguere l'omissione di pronuncia dal semplice mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice non si esprime su un capo autonomamente apprezzabile della domanda o dell'impugnazione, oppure su un'eccezione ritualmente proposta, mentre non ricorre quando la decisione esiste ma la motivazione è solo incompleta o insufficiente.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la questione pretermessa sia stata introdotta in modo chiaro, autonomo e inequivoco e che il ricorso per cassazione ne riproduca specificamente il contenuto e l'atto in cui fu proposta, così da consentire il controllo ex actis.
- La mancata trattazione di uno specifico capo della domanda o dell'impugnazione integra un error in procedendo denunciabile ex art. 360, n. 4, c.p.c., con cassazione e rinvio al giudice di merito per nuova decisione sul punto omesso.
Come è indicizzato
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