Cassazione Penale, Ordinanza n. 35922/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo aspecifico l'unico motivo poiché non si confrontava con la ragione effettiva della confisca, disposta per sproporzione e non per pertinenzialità con l'attività illecita. Ha dato atto delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non specifica ulteriori statuizioni, inclusi importi o spese concretamente liquidati.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 gennaio 2026 del Giudice dell'udienza preliminare di Venezia, pronunciata per diversi delitti. Il ricorso conteneva un unico motivo, dichiarato inammissibile perché aspecifico: la censura muoveva dall'assunto che la confisca del denaro fosse stata disposta in ragione del nesso di pertinenzialità con l'attività illecita, mentre la sentenza impugnata, come risultava da pagina due, aveva disposto la confisca per sproporzione.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso che censura una confisca sulla base di una ragione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata, senza confrontarsi con quest'ultima.
Come è indicizzato
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