Cassazione Penale, Ordinanza n. 40629/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. e comunque non idoneo a mettere in discussione la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per atti persecutori è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per il delitto di atti persecutori commesso in ambito non familiare. Con l'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la decisione avrebbe dovuto essere annullata o comunque riformata in presenza di una causa di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata: non spiegava quali elementi concreti fondassero l'asserita violazione, né individuava quale specifica causa di proscioglimento dovesse essere dichiarata. Inoltre il ricorso si confrontava in modo solo apparente con una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
La deduzione di una causa di proscioglimento deve essere specifica e concreta; non basta un richiamo generico alla norma se non si indicano gli elementi da cui desumerla.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e articolati; la mancanza di specificità e determinatezza rende il motivo inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che invochi l'art. 129 c.p.p. deve indicare in modo puntuale quale causa di proscioglimento sarebbe immediatamente rilevabile dagli atti e quali elementi di fatto la sorreggerebbero.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a denunciare genericamente un vizio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza specificare l'errore asseritamente commesso dal giudice di merito.
- La mancanza di specificità del motivo, quando non consente di comprendere la critica rivolta alla decisione, integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la conferma sostanziale della decisione impugnata e l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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