Cassazione Penale, Sentenza n. 45874/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo parzialmente l'appello del P.M., aveva disposto gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione per il ricorrente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente denunciava: 1) carenza assoluta di motivazione, perché il Tribunale non aveva valutato e confutato gli argomenti che avevano indotto il G.I.P. a ritenere non sussistente la partecipazione associativa; 2) manifesta illogicità ed argomentazione congetturale, atteso che il Tribunale aveva fondato la partecipazione associativa su un limitato numero di cessioni (quattro episodi tra febbraio e giugno 2018), su tre altri episodi per i quali il G.I.P. aveva escluso la gravità indiziaria e su un singolo incontro con soggetti apicali, senza descrivere le modalità delle condotte, la struttura e le dinamiche dell'associazione né indicare elementi specifici da cui desumere affetto associativo e contributo durevole.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata come scarna, assertiva e non confrontata con le argomentazioni del G.I.P.: il Tribunale si era limitato a richiamare l'appello del P.M. senza descrivere e valutare le cessioni contestate (capo 36, 60, 79, 117) né spiegare le dinamiche ritenute indicative di rapporto fiduciario con i vertici. Pur richiamando il principio secondo cui, nell'appello cautelare promosso dal P.M., non è richiesta motivazione «rafforzata», la Corte ha rilevato che occorre comunque una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi e il confronto con le ragioni del primo giudice. Ha inoltre richiamato che la brevità temporale delle condotte non esclude di per sé la partecipazione associativa, ma nel caso di specie la motivazione non ha spiegato in che modo le condotte dimostrassero un contributo non marginale e la stabilità del vincolo. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio volto a colmare le carenze argomentative.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina le sanzioni per il traffico di sostanze stupefacenti; qui è il titolo di reato per il quale si discute l'applicazione della misura cautelare e l'esistenza di gravità indiziaria
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020 (M.)
Principio secondo cui, nell'appello cautelare proposto dal P.M. avverso il rigetto della misura cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata: il giudice di appello deve comunque compiere una valutazione autonoma, totale e completa degli elementi e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di primo grado
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019 (Amarante)
Affermato che la durata temporale delle condotte non è di per sé determinante per escludere la partecipazione a un'associazione per delinquere: un arco temporale breve può essere sufficiente se dagli elementi acquisiti risulta un riferimento a un sistema collaudato
Massime di principio
- Il giudice d'appello in materia cautelare deve motivare in modo autonomo e completo, confrontandosi esplicitamente con le ragioni del primo giudice; non è sufficiente un richiamo o una recezione acritica delle conclusioni del P.M.
- La semplice elencazione di episodi delittuosi non è sufficiente: occorre descrivere le modalità, il ruolo e la rilevanza delle condotte rispetto alla struttura e agli scopi dell'associazione per dimostrare un contributo non marginale.
- La brevità del periodo temporale delle condotte non esclude la partecipazione associativa, ma il giudice deve spiegare in che modo anche un'attività limitata dimostri l'"affectio" e la stabilità del vincolo associativo.
- Nel valutare la gravità indiziaria per ipotesi associative è necessario indicare elementi concreti (incontri, rapporti fiduciari, compiti attribuiti, modalità operative) che giustifichino l'inferenza della partecipazione e della volontà di contribuire sistematicamente al programma criminoso.
- Se la motivazione appare apparente, assertiva o basata su massime di esperienza non specificate, la decisione è annullabile e il provvedimento deve essere rimandato per una nuova motivazione conforme ai principi enunciati.
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