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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15632/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso che l'errore prospettato integrasse una pena illegale rilevabile d'ufficio, poiché la pena inflitta non superava i limiti edittali generali né quelli previsti per la fattispecie contestata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal capo A) ma confermato la condanna per accesso abusivo a sistema informatico, rideterminando la pena. L'unico motivo deduceva l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che la doglianza attiene in sostanza a un preteso errore nel calcolo della pena, in particolare al mancato bilanciamento tra l'aggravante prevista dall'art. 615-ter, commi 2 e 3, c.p. e le attenuanti generiche. Tuttavia tale modalità di computo della pena era già stata praticata dal Tribunale e l'imputato, in appello, aveva espressamente accettato la pena base e la qualificazione del reato più grave; pertanto la censura è stata ritenuta non deducibile per la prima volta in cassazione. La memoria difensiva non ha introdotto elementi idonei a superare tale inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    primo comma, secondo comma n.1 e comma terzo

    Norma incriminatrice per l'accesso abusivo a sistema informatico; nella specie la Corte richiama l'aggravante di cui ai commi 2 e 3 ai fini del calcolo della pena e osserva che la sanzione applicata non eccedeva i limiti edittali della fattispecie.

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    Richiamati per affermare che la pena inflitta non eccede i limiti edittali generali previsti per le pene.

  • artt. 65, 71 e seguenti c.p.

    Richiamati per affermare che la pena non supera i limiti edittali previsti dalla disciplina generale e da quella del singolo reato.

  • art. 615-ter, commi 2 e 3, c.p.

    Le aggravanti richiamate dalla Corte sono rilevanti nel calcolo del trattamento sanzionatorio, ma l'eventuale errore di bilanciamento non determina di per sé una pena illegale se la sanzione resta nei limiti di legge.

Massime di principio

  • La censura relativa al solo trattamento sanzionatorio è inammissibile in cassazione quando introduca per la prima volta un errore di diritto non dedotto nei precedenti gradi di giudizio, specie se la pena base e il relativo criterio di calcolo sono stati espressamente accettati in appello.
  • L'errore nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti non è rilevabile d'ufficio in cassazione se non conduce a una pena illegale; occorre cioè che la sanzione determini il superamento dei limiti edittali generali o speciali previsti dalla legge.
  • La mera erroneità del computo della pena non basta a fondare l'annullamento quando la pena finale rimanga compresa nei limiti legali della fattispecie contestata.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la memoria difensiva non può sanare la carenza originaria del motivo se non introduce argomenti decisivi idonei a superare la causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso abusivoImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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