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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30916/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Massetti era stato sanzionato con l'esclusione dalle attività comuni per 10 giorni per essersi allontanato dal posto di lavoro esterno (ex art. 21 l. 26/7/1975, n. 354) per assumere il pasto e per un precedente controllo ritenuto positivo all'alcol-test. Il Tribunale di sorveglianza confermò la sanzione ritenendo non attendibile l'alcol-test ma comunque integrato l'allontanamento dal posto di lavoro. Il detenuto impugnava per vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che l'allontanamento era ammesso per l'approvvigionamento del pasto e che, dato il venir meno della prova dell'abuso di alcol, la sanzione risultava sproporzionata; inoltre era pendente altro reclamo relativo alla revoca del lavoro esterno, connesso alla stessa vicenda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto meno sotto il profilo della tipologia e della durata della sanzione, rilevando che il giudice di merito stesso ha ammesso che, venuta meno la prova dell'abuso di sostanze alcoliche, la sanzione avrebbe dovuto essere diversa e meno grave. Dato che era stata comminata la sanzione massima ordinamentale, il controllo giudiziale deve estendersi anche al merito e alla proporzione della sanzione (art. 59, comma 6, lett. a, Ord. pen.). La Corte ha altresì richiamato la sentenza n. 21546/2021 relativa al reclamo sulla revoca del lavoro esterno, ritenendo necessaria la coordinazione tra i due procedimenti. P.Q.M. l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 21

    richiamata per qualificare il lavorante in esterno e la condotta contestata (allontanamento dal posto di lavoro); la norma è usata come cornice fattuale dell'addebito disciplinare

  • Ordinamento penitenziario, art. 59, comma 6, lett. a

    interpretata nel senso che quando è irrogata la sanzione ordinamentale massima il controllo del giudice sulla decisione disciplinare si estende al merito, comprese l'entità e la proporzione della sanzione, imponendo al giudice di sorveglianza di intervenire se la sanzione è sproporzionata

  • Cass. sent. n. 21546 del 27 aprile 2021 (depositata 1° giugno 2021)

    precedente della Corte che aveva annullato con rinvio la declaratoria di inammissibilità del reclamo sul provvedimento di revoca del lavoro esterno; qui richiamato per imporre la necessità di coordinare le due vicende strettamente connesse

Massime di principio

  • Se la prova principale che aggrava l'addebito (es. esito dell'alcol-test) viene disattesa o ritenuta non attendibile, il giudice deve riconsiderare la gravità dell'addebito e, se necessario, ridurre la sanzione.
  • Quando è irrogata la sanzione massima prevista dall'ordinamento, il sindacato del giudice di sorveglianza si estende al merito e comprende la verifica della proporzione e dell'entità della sanzione; l'inerzia del giudice in tal senso è illegittima.
  • Se esistono procedimenti o reclami connessi (es. revoca del lavoro esterno e procedimento disciplinare per le stesse condotte), i giudici devono coordinare le decisioni per assicurare coerenza e unità di giudizio.
  • La mera temporanea allontanamento dal posto di lavoro per approvvigionarsi o consumare un pasto, se non espressamente vietata dal regolamento o non corroborata da ulteriori elementi gravanti, può non integrare una trasgressione disciplinare o giustificare solo una sanzione lieve.
  • L'affidabilità degli strumenti probatori (es. alcol-test) deve essere esaminata: in caso di dubbi sull'attendibilità, tali elementi non possono costituire base per aggravare la sanzione disciplinare.
  • In caso di annullamento della decisione disciplinare, il giudice di rinvio dovrà procedere a una valutazione complessiva e coordinata delle circostanze e delle eventuali misure correlate (es. revoca del lavoro esterno).

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