Sentenza del 06/03/2023 n. 6687 - Corte di Cassazione
Diritto comunitario-efficacia-contrasto norme statali e comunitarie- inapplicabilità norme interne-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
i contribuenti impugnavano l'avviso di accertamento e sanzione IRBA relativo all'annualità 2005 per Euro 6.779,91, deducendo: 1) decadenza/ prescrizione del potere accertativo; 2) difetto di legittimazione passiva (la violazione sarebbe imputabile al gestore, non a loro). In sede di cassazione è emerso il profilo di ordine pubblico europeo: la normativa nazionale che istituisce l'imposta regionale sulla benzina (IRBA) sarebbe in contrasto con la direttiva UE 2008/118 (e anteriormente 92/12), come interpretata dalla Corte di Giustizia nella causa C‑255/20, perché l'imposta non ha una "finalità specifica" né un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, condizione necessaria per essere compatibile con l'art. 1, par. 2 della direttiva.
La decisione
la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso dei contribuenti. La Corte ha ritenuto che la disciplina nazionale relativa all'IRBA sia incompatibile con il diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di Giustizia (C‑255/20) e, non potendosi conformare la disposizione nazionale (art.1, comma 628 L.30.12.2020, n.178) al diritto UE, ha disposto la disapplicazione della normativa incompatibile per il caso concreto. Ha inoltre compensato le spese del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 540 (disciplina crediti per accise)
norma nazionale richiamata dalle parti per la prescrizione dei crediti d'accisa; la Corte ha ritenuto che la disciplina nazionale sulle accise va interpretata e applicata alla luce del diritto UE, che prevale e può portare alla disapplicazione delle norme incompatibili.
Direttiva 92/12/CEE
"i prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche"
precisa il principio che altri tributi sui prodotti soggetti ad accisa sono ammessi solo se perseguono una finalità specifica; tale nozione è stata ripresa e chiarita dalla successiva direttiva 2008/118 e dalla giurisprudenza CJEU.
Direttiva 2008/118/CE
"i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori purchè il relativo gettito sia vincolato ab origine ad una finalità specifica"
la direttiva stabilisce che imposte addizionali sui prodotti sottoposti ad accisa sono compatibili solo se il gettito è destinato fin dall'origine a una finalità specifica o, in alternativa, la struttura/aliquota dell'imposta è concepita per realizzare quella finalità (es. scoraggiare il consumo).
D.Lgs. n. 48/2010 (recepimento direttiva 2008/118)
atto di recepimento nazionale della direttiva 2008/118; il quadro normativo nazionale deve rispettare i limiti posti dalla direttiva e dalla giurisprudenza comunitaria.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628 (Legge di Bilancio 2021)
"ha fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"
norma nazionale che abrogava l'IRBA ma dichiarava salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte; la Corte ha ritenuto che tale clausola non può prevalere sul principio di supremazia del diritto UE se la norma sottostante è incompatibile con la direttiva comunitaria interpretata dalla Corte di Giustizia.
Sentenza Corte di Giustizia, causa C-255/20 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
la Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118 nel senso che essa osti a un'imposta regionale sulla benzina che non presenti una finalità specifica o un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito; la pronuncia ha efficacia erga omnes e retroattiva per i rapporti non esauriti.
Sentenza Corte di Giustizia, causa C-553/13 (Statoil Fuel & Retail)
giurisprudenza citata dalla Corte per chiarire che la finalità specifica può desumersi anche dalla struttura/aliquota dell'imposta se essa è concepita per influenzare i comportamenti dei contribuenti (es. scoraggiarne il consumo).
Massime di principio
- Quando una norma nazionale è in contrasto con una direttiva UE interpretata dalla Corte di Giustizia, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna per il caso concreto; il contrasto non produce annullamento automatico della norma nazionale ma ne impedisce l'applicazione.
- Le pronunce della Corte di Giustizia hanno efficacia 'ultra partes' ed erga omnes e vanno applicate anche ai rapporti sorti anteriormente alla sentenza, purché non esauriti (salvo limiti di prescrizione o decadenza).
- Per considerare compatibili tributi nazionali aggiuntivi su prodotti soggetti ad accisa è necessario dimostrare una 'finalità specifica': ciò può avvenire mediante un vincolo predeterminato del gettito o tramite la struttura/aliquota dell'imposta che mira a realizzare quella finalità (es. disincentivo al consumo).
- Un intervento legislativo che dichiari di 'salvare' obbligazioni tributarie pregresse non può impedire al giudice di disapplicare la norma nazionale quando essa contrasta con il diritto dell'Unione; il principio di supremazia del diritto UE prevale.
- In contenziosi tributari con profili comunitari, il contribuente dovrebbe allegare e sollevare la questione di incompatibilità UE; il giudice ha tuttavia il potere-dovere (iura novit curia) di rilevare e applicare d'ufficio il diritto UE pertinente.
- Se la controversia non è esaurita e non opera prescrizione/decadenza, il contribuente può beneficiare dell'applicazione retroattiva dell'interpretazione della Corte di Giustizia a suo favore.
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