Cassazione Penale, Sentenza n. 29902/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/12/2022 che aveva accolto istanze di continuazione tra più sentenze di condanna. Il ricorrente deduceva, con riferimento alla sola continuazione tra le sentenze sub 3) e 4), vizio di motivazione per una rideterminazione della pena ritenuta scorretta e sproporzionata: lamentava che la pena del reato satellite era stata ridotta in modo diverso rispetto ad altra continuazione (meta' in un caso e poco piu' di un terzo nell'altro) e denunciava la mancanza di motivazione circa il quantum di pena attribuito ai singoli reati satellite.
La decisione
Il ricorso e' stato accolto parzialmente. La Corte ha ritenuto infondato l'argomento secondo cui il giudice dell'esecuzione sarebbe tenuto a ridurre le pene dei reati satellite nella stessa proporzione in tutte le continuazioni; non esiste norma che imponga tale uniformita'. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il secondo profilo: il giudice dell'esecuzione, nel porre in continuazione i reati della sentenza sub 3) con quello della sentenza sub 4), ha applicato un unico aumento per continuazione senza specificare la quota di pena attribuita a ciascun reato satellite (tentata rapina, lesioni, evasione), violando l'obbligo di motivazione sull'entita' dei singoli aumenti. L'ordinanza e' stata annullata limitatamente alla misura della pena complessiva imputabile a ciascuno dei reati facenti parte della continuazione interna alla sentenza sub 3) e la causa e' stata rinviata per nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
Individua i parametri per la determinazione della pena base e deve essere utilizzato dal giudice dell'esecuzione per motivare l'aumento per continuazione con riferimento alla pena assunta come base del calcolo; differenti basi di calcolo possono giustificare diverse riduzioni proporzionali rispetto alle pene inflitte in sede di cognizione.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
E' richiamato come principio che impone al giudice dell'esecuzione di motivare non solo l'individuazione della pena-base ma anche l'entita' dei singoli aumenti per i reati satellite, in modo da consentire un controllo effettivo del percorso logico-giuridico seguito nella determinazione della pena.
Giurisprudenza di legittimita' (Sez. U, Sent. n. 47127/2021; Sez.1, Sent. n. 800/2020 e altre)
Richiama l'orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione deve fornire motivazione specifica circa la quantificazione degli aumenti per i reati-satellite per assicurare la verificabilita' della decisione; la mancata esplicitazione delle quote attribuite a ciascun reato giustifica l'annullamento e il rinvio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non e' vincolato a ridurre le pene dei reati satellite nella stessa proporzione quando decide piu' istanze di continuazione; non esiste una regola di proporzionalita' fissa fra diverse continuazioni.
- In caso di continuazione con piu' reati satellite, il giudice dell'esecuzione deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entita' degli aumenti attribuiti a ciascun reato satellite, rendendo chiara la quota di pena riferibile a ognuno.
- La determinazione dell'aumento per continuazione deve essere fondata sui parametri dell'art. 133 cod. pen. e spiegata rispetto alla pena scelta come base di calcolo; basi differenti possono giustificare riduzioni proporzionali diverse rispetto alla pena di cognizione.
- La carenza di motivazione sulla ripartizione della pena fra reati che concorrono in continuazione puo' comportare l'annullamento parziale dell'ordinanza e il rinvio per un nuovo giudizio di determinazione del quantum.
- Per chi impugna una decisione di continuazione, e' efficace la doglianza che evidenzi specificamente l'assenza di motivazione sul riparto degli aumenti, mentre e' debole la critica basata solo sulla diversa percentuale di riduzione rispetto ad altra continuazione senza parametro normativo che la giustifichi.
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