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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30734/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'ordinanza cautelare emessa nei confronti di un indagato e confermata dal Tribunale del riesame, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per più capi provvisoriamente contestati: accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e concorso nell'acquisto di un ingente quantitativo di eroina ai fini di cessione. Il ricorso per cassazione, proposto dai difensori, si articolava in tre censure. Con il primo motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base della misura, per la mancata tempestiva messa a disposizione delle registrazioni: si sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto tardiva e generica la richiesta difensiva e che la mera autorizzazione del pubblico ministero non equivalesse a effettiva disponibilità dei supporti. Con il secondo motivo si lamentava la mancata applicazione della c.d. prova di resistenza, assumendo che, espunte le captazioni, non fosse stato verificato se il residuo compendio indiziario bastasse a sostenere la misura. Con il terzo motivo si contestava la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che il giudice del riesame avesse desunto la finalità di agevolazione mafiosa soltanto dai rapporti familiari con soggetti di cosca e da una precedente condanna per 416-bis, senza elementi concreti di consapevole finalizzazione del contributo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la difesa non aveva dimostrato una tempestiva e diligente attivazione idonea a far valere la lesione del diritto di accesso alle registrazioni; il ritardo nella disponibilità dei supporti non era imputabile a inerzia del pubblico ministero, che si era progressivamente attivato, mentre le richieste difensive erano inizialmente generiche e non collegate al giudizio di riesame. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo perché la prova di resistenza presuppone che la censura di inutilizzabilità sia accolta: avendo il Tribunale escluso il vizio e ritenuto utilizzabili le intercettazioni, non vi era obbligo di valutare il quadro indiziario espunto da elementi ritenuti legittimi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la censura si risolveva in una diversa lettura del materiale indiziario, non consentita in sede di legittimità; la motivazione del riesame, infatti, valorizzava un quadro convergente di elementi concreti sulla consapevole finalizzazione del contributo all'agevolazione del sodalizio mafioso, e non solo i legami familiari o la precedente condanna.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La lesione del diritto della difesa di accedere alle registrazioni intercettative integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile e soggetta alle sanatorie previste dal codice.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Norma evocata nel primo motivo quale parametro della legittimità dell'ordinanza cautelare.

  • art. 293 cod. proc. pen.

    Norma evocata nel primo motivo in tema di ordinanza cautelare e diritti difensivi successivi all'esecuzione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La misura cautelare richiede gravi indizi di colpevolezza; la prova di resistenza opera solo se una parte del materiale probatorio sia espunta come inutilizzabile.

  • art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Norma evocata nel secondo motivo quale parametro formale della motivazione dell'ordinanza cautelare.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame e i termini di trasmissione degli atti; la trasmissione ex comma 5 non equivale alla concreta disponibilità delle registrazioni intercettative; il controllo del riesame deve avvenire entro i termini del procedimento.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Il diritto di accesso alle registrazioni intercettate non è soddisfatto dalla sola trasmissione degli atti o dalla mera autorizzazione, ma richiede l'effettiva disponibilità dei supporti audio per la difesa.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    L'inutilizzabilità delle intercettazioni è configurabile solo nei casi tassativi previsti dalla norma.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante richiede che il fatto sia commesso al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa; la sua sussistenza deve poggiare su elementi concreti e non su mere relazioni familiari o ambientali.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato come precedente condanna del ricorrente e come indice corroborante del contesto mafioso, non come elemento esclusivo di fondazione della gravità indiziaria.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà, deve essere trasmessa copia al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis.

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.

    La cancelleria deve trasmettere la decisione al direttore dell'istituto perché provveda agli adempimenti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare, la mancata messa a disposizione delle registrazioni intercettate può integrare una nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa, ma solo se il difensore abbia tempestivamente e specificamente richiesto l'accesso ai supporti e abbia poi diligentemente curato la loro acquisizione.
  • La trasmissione degli atti al tribunale del riesame non equivale alla concreta disponibilità delle registrazioni audio: per l'effettivo esercizio del diritto di difesa è necessario l'accesso diretto alle tracce utilizzate dall'accusa.
  • L'inutilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio cautelare non deriva in via generale dal ritardo nell'ostensione, ma soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge; altrimenti il vizio incide sul procedimento di acquisizione della prova e non sul suo risultato in sé.
  • La c.d. prova di resistenza va svolta solo dopo aver accolto la censura di inutilizzabilità: se il giudice ritiene utilizzabile il materiale captativo, non deve verificare se il residuo compendio indiziario, epurato di quei dati, sia sufficiente a sorreggere la misura.
  • In sede di legittimità sulle misure cautelari la Cassazione non può rivalutare il merito degli indizi, ma solo controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione; sono quindi inammissibili le censure che sollecitano una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'aggravante del fine di agevolazione mafiosa non può essere desunta in modo automatico da legami familiari o dal contesto relazionale, ma richiede elementi concreti dai quali inferire la consapevole finalizzazione del contributo all'utilità dell'associazione.
  • In presenza di un quadro indiziario plurimo e convergente, i dati relativi ai rapporti di parentela o a pregresse condanne per reati associativi possono al più rafforzare la valutazione, ma non sostituire gli elementi fattuali specifici che dimostrano la partecipazione consapevole al programma criminoso.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processualeOnere della prova

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