Cassazione Penale, Sentenza n. 37192/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati dal Tribunale di Milano il 9 maggio 2024, con decisione confermata dalla Corte di appello di Milano il 16 marzo 2026, per truffa aggravata ai danni di una società londinese del gruppo Discovery. La vicenda riguardava la realizzazione di un falso reportage sulle infiltrazioni della ’ndrangheta in Lombardia, nel quale scene e situazioni rappresentate sarebbero state inscenate con attori. I ricorsi per cassazione contestavano, da un lato, la valutazione della falsità del servizio, l’attendibilità dei testimoni e l’autenticità e verificabilità di conversazioni WhatsApp prodotte da un partecipante; dall’altro, la prova del contributo concorsuale e del dolo dei soggetti coinvolti nella produzione, nonché la lettura delle chat e delle dichiarazioni testimoniali. In particolare, si sosteneva che le responsabilità fossero state desunte dai ruoli professionali e dalla presenza alle riprese, senza prova di condotte causalmente rilevanti o di consapevole adesione alla frode. Le parti civili avevano chiesto il rigetto dei ricorsi e la rifusione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure relative alla ricostruzione dei fatti, all’attendibilità dei testimoni e alla valutazione delle chat sollecitassero una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; inoltre, in presenza di doppia conforme, i ricorrenti non avevano indicato specificamente un dato probatorio nuovo introdotto per la prima volta in appello e travisato. La doglianza sulle conversazioni WhatsApp è stata giudicata manifestamente infondata: i messaggi, spontaneamente forniti da un partecipante alla conversazione e trascritti dalla polizia giudiziaria dopo l’esame delle chat integrali, costituivano produzione documentale utilizzabile ai sensi dell’art. 234 c.p.p., non intercettazione né sequestro di corrispondenza. Il primo motivo di Romero e Belyeu è stato ritenuto non consentito perché reiterativo, privo di specificità e diretto a ottenere una rivalutazione delle prove; la Corte ha richiamato gli elementi di merito relativi ai ruoli operativi, alle attività preparatorie e alla presenza alle riprese, dai quali era stata desunta la consapevolezza della natura artificiosa delle scene e il contributo alla realizzazione del reportage. Gli imputati sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Sono stati inoltre condannati in solido a rifondere a ciascuna delle due parti civili 3.686 euro per spese di rappresentanza e difesa del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È invece deducibile il vizio di “travisamento della prova”, configurabile quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova inesistente oppure su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se riguarda l’esistenza della prova o il suo risultato oggettivamente diverso da quello recepito; non consente di contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle risultanze valutate dai giudici di merito.
Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che, nel caso di specie, non si versi pertanto né in un'ipotesi di intercettazione, non essendo le conversazioni in itinere, né di sequestro di corrispondenza, poiché i messaggi sono stati spontaneamente prodotti da uno dei partecipi alla conversazione, ma si tratta di una mera produzione documentale acquisita ed utilizzabile ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., la cui attendibilità dipende dalla fonte di provenienza, ossia del testimone che ha reso la sua deposizione, con conseguente superamento dei rilievi difensivi, peraltro formulati in termini meramente ipotetici, attinenti alla inattendibilità del contenuto delle conversazioni stante la loro potenziale modificabilità e manipolabilità.
I messaggi WhatsApp già pervenuti al dispositivo del destinatario e spontaneamente prodotti da uno dei partecipanti alla conversazione sono acquisibili come documenti; la loro attendibilità va valutata in relazione alla fonte di provenienza e alla deposizione del partecipante, senza che la mera ipotesi di possibile manipolazione ne determini l’inutilizzabilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La carenza di specificità del motivo va, invero, apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificità sanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è aspecifico quando ripropone le doglianze già respinte senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; tale carenza comporta l’inammissibilità.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando la causa d’inammissibilità è imputabile a profili di colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali o una diversa ricostruzione dei fatti. Il travisamento della prova è deducibile quando la decisione si fonda su una prova inesistente o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale.
- In caso di doppia conforme, la deduzione del travisamento della prova richiede una specifica allegazione che il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione d’appello, salvo che il giudice d’appello abbia richiamato dati probatori esaminati dal primo giudice per rispondere alle censure d’impugnazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già esaminate e respinte in appello senza correlarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- I messaggi di una conversazione non più in itinere, spontaneamente forniti agli investigatori da uno dei partecipanti, sono acquisibili come documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p.; la loro attendibilità si valuta considerando la fonte di provenienza e la deposizione del partecipante, mentre la mera allegazione ipotetica di manipolabilità non basta a escluderne l’utilizzabilità.
- La partecipazione consapevole alla realizzazione di un falso reportage può essere desunta, secondo la valutazione complessiva degli elementi, dal contributo alle attività preparatorie e organizzative, dalla partecipazione alle riprese e dalla percepibilità del carattere artificioso delle scene; la responsabilità non discende dalla sola presenza occasionale o dal solo titolo professionale.
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