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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35032/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta principale del condannato di affidamento in prova al servizio sociale e ha accolto l’istanza subordinata, il cui contenuto non è specificato. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione dell’assenza dei presupposti per l’affidamento in prova. Il ricorso era stato redatto e sottoscritto personalmente dal condannato e da lui trasmesso alla cancelleria del Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La decisione non ha quindi esaminato nel merito i due motivi relativi all’affidamento in prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione del 24 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato comporta l’inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione redatto e sottoscritto personalmente dal condannato, poiché l’art. 613 c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
  • Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non risultino elementi idonei a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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