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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31444/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Nel ricorso originario deciso con ordinanza di legittimità, il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento dell'impugnazione avverso l'avviso di accertamento e la liquidazione delle spese di cassazione, ma il dispositivo non conteneva la richiesta distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, deducendo che l'omessa pronuncia sulla distrazione costituiva errore emendabile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. La Corte ha esaminato la questione e ha ritenuto che la mancata indicazione della distrazione integrasse un errore materiale correggibile, non essendo la domanda di distrazione una domanda autonoma, ma un'istanza accessoria. Il ricorso è stato quindi accolto e il dispositivo dell'ordinanza precedente è stato corretto aggiungendo la formula di distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la correzione del dispositivo della precedente ordinanza di cassazione n. 18252/2022, inserendo, dopo la liquidazione delle spese, la clausola di distrazione in favore dell'Avv. Domenico Damiani, difensore antistatario del contribuente. Ha inoltre ordinato che la correzione fosse annotata dalla cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Non è stata regolata una nuova condanna alle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere chiesta tramite il procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 288 c.p.c.

    La procedura di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per emendare l'omissione nel dispositivo relativa alla distrazione delle spese.

  • art. 93, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della distrazione delle spese si coordina con il procedimento di correzione quando la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., e non con i mezzi ordinari di impugnazione.
  • La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma un'istanza accessoria rispetto alla regolazione delle spese di lite.
  • Il rimedio della correzione è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione e consente di ottenere rapidamente il titolo esecutivo in favore del difensore distrattario, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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