Cassazione Civile, Sentenza n. 25343/2020 del 11/11/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Toscana che aveva confermato l'avviso di accertamento R5G0501368/2008 relativo al 2003, con rettifica del reddito d'impresa per l'attività di conducente taxi. L'Ufficio aveva ricostruito i ricavi utilizzando parametri presuntivi quali la 'resa chilometrica' e la 'corsa media' (assunta pari a 3,2 km). Il ricorrente contestava: 1) insufficiente motivazione della CTR nel non considerare le argomentazioni sul calcolo della resa (chilometri a vuoto, uso promiscuo del veicolo, corretta valutazione delle spese di manutenzione); 2) l'affidabilità del parametro della corsa media (3,2 km) su cui l'Ufficio aveva basato il computo; 3) l'uso di una 'doppia presunzione' (presunzioni concatenate) da parte dell'Ufficio.
La decisione
Il primo motivo (insufficiente motivazione su resa chilometrica, corse a vuoto, uso promiscuo e manutenzione) è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto che la CTR avesse considerato le argomentazioni del contribuente e che le sue valutazioni fossero logicamente motivate. Il terzo motivo (divieto di presunzioni a catena) è stato rigettato: la Corte ha ricordato che non esiste divieto assoluto di presunzioni di secondo grado se adeguatamente fondate. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che il parametro della corsa media pari a 3,2 km era fondato su notizie di stampa e su dati riferiti al 2007, quindi privi di carattere ufficiale e non pertinenti al periodo d'imposta 2003; la sentenza della CTR è stata cassata per questo motivo e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per nuova valutazione e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il vizio di insufficiente motivazione è stato valutato alla luce di questa norma: la Corte ha verificato se dalla motivazione risultasse il percorso logico-argomentativo; il primo motivo non ha raggiunto la soglia del vizio, mentre il secondo ha evidenziato carenza motivazionale per uso di fonti non ufficiali
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi di tale norma; la citazione indica l'uso della memoria integrativa nel corso del giudizio di cassazione
Richiamati dal ricorrente a sostegno del divieto di 'presunzioni a catena', ma la Corte ha precisato che tali articoli non stabiliscono un divieto assoluto: le presunzioni di secondo grado sono ammissibili se adeguatamente fondate
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 81 (conv. con legge 7 agosto 2012)
Riferimento normativo in ordine alla formulazione della disciplina sulla motivazione (contesto storico-normativo) utilizzata nella discussione sulla insufficienza motivazionale
Massime di principio
- Parametri presuntivi usati dall'Amministrazione (es. resa chilometrica, corsa media) devono poggiare su fonti chiare, ufficiali e pertinenti temporalmente all'anno d'imposta; dati ricavati da notizie di stampa o da atti riferiti ad anni successivi sono inidonei a fondare una rettifica.
- Il giudice tributario che conferma un accertamento fondato su parametri presuntivi deve esplicitare il percorso logico-argomentativo e indicare l'origine e l'attendibilità delle fonti utilizzate; in mancanza, la sentenza può essere cassata per carenza motivazionale.
- La contestazione del contribuente su aspetti tecnici (chilometri percorsi a vuoto, uso personale del veicolo, incidenza delle tariffe e accessori) deve essere presa in esame e motivatamente valutata dal giudice; la semplice riproposizione acritica delle ragioni dell'Ufficio non è sufficiente.
- Non vige un divieto assoluto di 'presunzioni a catena': possono essere utilizzate presunzioni di secondo grado purché ogni passaggio argomentativo sia adeguatamente supportato e non puramente congetturale.
- Se un parametro adottato dall'Agenzia risulta non documentato o derivato da fonti non ufficiali e/o non pertinenti al periodo d'imposta, il rimedio procedurale è la cassazione e il rinvio per nuova valutazione, salvo che l'Amministrazione fornisca elementi integrativi robusti in sede di rinvio.
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