Cassazione Penale, Sentenza n. 17351/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)) lamentando che il giudice d'appello non ha valutato le conclusioni scritte del Pubblico Ministero che chiedeva di non procedere per estinzione del reato per prescrizione, e che non ha dichiarato la prescrizione tenendo conto della data effettiva di consumazione del reato (atto posto all'incasso il 10/11/2011) diversa da quella indicata nel capo d'imputazione (23/11/2013).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il delitto di ricettazione si era estinto per prescrizione il 10/11/2021, anteriore alla decisione d'appello. Ha però confermato integralmente le statuizioni civili (la condanna alle restituzioni/risarcimento rimane) e ha condannato l'imputato al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamate esclusivamente come norma procedurale relativa al trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; non influenzano la sostanza della decisione sulla prescrizione.
art. 606 c.p.p. (lett. b), c) ed e))
Riferimento ai vizi di motivazione invocati dal ricorrente: insufficiente o contraddittoria motivazione e omessa valutazione di elementi decisivi, che la Cassazione ha ritenuto rilevanti ai fini della verifica sulla prescrizione.
nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili
La Corte ricorda che, anche se il reato è estinto per prescrizione, il giudice che annulla deve decidere sulle questioni civili; pertanto la pronuncia di estinzione non impedisce la conferma delle statuizioni civili già stabilite.
Richiamato in relazione al principio secondo cui la conferma di una condanna alle statuizioni civili non può fondarsi sulla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto non contestata la fondatezza delle pretese civili e quindi le ha confermate.
Massime di principio
- La data rilevante ai fini della prescrizione è quella accertata e cristallizzata nella decisione di merito (tempo del fatto provato), non la data indicata ipoteticamente nel capo di imputazione.
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza penale per gli effetti penali ma è comunque obbligata a pronunciarsi sui profili civili (art. 578 c.p.p.), potendo confermare le statuizioni civili anche quando viene dichiarata l'estinzione del reato.
- Le doglianze sull'omessa valutazione di conclusioni del Pubblico Ministero o di elementi temporali sono rilevanti e possono determinare l'annullamento se incidono sulla determinazione del termine prescrizionale.
- Le ammissioni o dichiarazioni confessorie dell'imputato possono essere sufficienti per ritenere provata la responsabilità quanto alla materiale sussistenza del reato, ma non impediscono l'operare della prescrizione; quindi si può avere la conferma della responsabilità civile anche se il reato penale si estingue.
- In procedimenti con parti civili, chi impugna solo sotto il profilo penale e non contesta la fondatezza delle pretese civili lascia ragioni al giudice per confermare le statuizioni civili nonostante l'estinzione del reato.
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