Cassazione Penale, Ordinanza n. 13003/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 26/06/2024. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, prospettando in sostanza una diversa lettura delle risultanze istruttorie e lamentando un travisamento del fatto. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per l'eccessività della pena inflitta con riferimento al capo f) dell'imputazione, sostenendo che il trattamento sanzionatorio sarebbe stato sproporzionato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e il secondo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato il giudizio di adeguatezza della pena richiamando intensità del dolo, non occasionalità della condotta e personalità del reo desunta dai precedenti penali.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo introduceva censure di fatto non consentite in cassazione e che il secondo motivo era manifestamente infondato, poiché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era congrua e coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Ai fini della determinazione della pena è sufficiente che il giudice di merito consideri uno o più criteri ritenuti prevalenti, purché la motivazione renda intelligibile l'adeguamento della pena concreta alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre il travisamento del fatto quando la censura miri, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una rilettura autonoma degli elementi di prova già apprezzati dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato su mere doglianze di fatto dirette a sovrapporre una diversa ricostruzione del compendio probatorio rispetto a quella operata nei gradi precedenti.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto, in modo sufficiente, dei criteri ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p. e spieghi l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- La motivazione sulla pena non è censurabile se il giudice valorizza elementi quali l'intensità del dolo, la non occasionalità della condotta e i precedenti penali dell'imputato, purché il percorso argomentativo sia coerente e comprensibile.
Come è indicizzato
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