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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33574/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che si trattasse di falso grossolano e, quindi, di reato impossibile ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p. Con il secondo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha contestato la misura della pena, ritenendola eccessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo non specifici, perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già svolte in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha ribadito che il delitto di cui all'art. 474 c.p. è integrato dalla detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto e che la contraffazione grossolana non esclude il reato, trattandosi di reato di pericolo tutelante la fede pubblica. Quanto al secondo motivo, ha richiamato la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. per l'insidiosità della condotta e la reiterata violazione di disposizioni penali analoghe. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e risultava adeguatamente motivata con riferimento ai precedenti penali dell'imputato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Il delitto è integrato dalla detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; la contraffazione grossolana non esclude la tipicità, perché il bene protetto è la fede pubblica e il reato è di pericolo, non essendo necessario un effettivo inganno dell'acquirente.

  • art. 49, comma 2, c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'ipotesi di reato impossibile in presenza di contraffazione grossolana; la Corte esclude che ricorrano i presupposti del reato impossibile.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dell'insidiosità della condotta e della reiterata violazione di disposizioni penali analoghe.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio per la graduazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel delitto di cui all'art. 474 c.p. la contraffazione grossolana non esclude la consumazione del reato quando la condotta consista nella detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, poiché l'offesa è alla fede pubblica e il reato ha natura di pericolo.
  • L'ipotesi di reato impossibile non è configurabile solo perché la contraffazione sia grossolana o la vendita avvenga in condizioni che riducano la possibilità di inganno, se la fattispecie tipica è comunque integrata dalla condotta vietata.
  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure già respinte in appello è motivo non specifico e quindi inammissibile.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando l'insidiosità della condotta e la reiterazione di precedenti violazioni analoghe.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o della totale mancanza di motivazione; è sufficiente il richiamo ai precedenti penali e ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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