Cassazione Penale, Ordinanza n. 36139/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 12 novembre 2025 della Corte d'appello, sezione distaccata di Taranto. Il primo motivo censurava il giudizio di responsabilità, ma è stato giudicato generico e meramente riproduttivo di questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Il secondo lamentava una violazione processuale riferita al frontespizio della sentenza, senza considerare che la parte relativa alla data di irrevocabilità era stata eliminata. Il terzo motivo riguardava una questione non proposta in appello, che aveva investito soltanto il giudizio di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo è generico e ripropone censure già adeguatamente disattese con motivazione immune da vizi logici o giuridici; il secondo prospetta una violazione processuale insussistente, poiché l'indicazione contestata era stata eliminata; il terzo è nuovo, non essendo stato dedotto in appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sia generico e si limiti a riproporre censure sul giudizio di responsabilità già esaminate e disattese con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
- È inammissibile la censura che denuncia una violazione processuale non sussistente alla luce del contenuto effettivo della decisione impugnata, in particolare quando l'indicazione contestata risulta eliminata.
- Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni che non siano state proposte in appello.
- Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Come è indicizzato
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