Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20319/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi posto a carico della ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata in euro 3.000,00. Resta ferma la conferma della condanna per evasione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari. Con un motivo unico ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p. sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso la necessaria valutazione dell'eventuale presenza di cause di non punibilità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era formulata in termini pressoché corrispondenti a quelli della norma invocata, ma in modo del tutto generico e privo di specifiche deduzioni idonee a mettere in discussione la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È richiamato come base della condanna confermata per evasione dal luogo degli arresti domiciliari.

  • art. 129 c.p.

    La Corte ritiene che la deduzione di omessa valutazione delle cause di non punibilità, se formulata in modo generico, non sia sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduca l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p. deve indicare in modo specifico gli elementi da cui desumere l'evidenza della causa di non punibilità; affermazioni generiche sono inammissibili.
  • La mera riproposizione della formula normativa, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, non integra un motivo ammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di merito e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.