Cassazione Penale, Ordinanza n. 20319/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi posto a carico della ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata in euro 3.000,00. Resta ferma la conferma della condanna per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari. Con un motivo unico ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p. sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso la necessaria valutazione dell'eventuale presenza di cause di non punibilità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era formulata in termini pressoché corrispondenti a quelli della norma invocata, ma in modo del tutto generico e privo di specifiche deduzioni idonee a mettere in discussione la decisione impugnata.
Norme richiamate
È richiamato come base della condanna confermata per evasione dal luogo degli arresti domiciliari.
La Corte ritiene che la deduzione di omessa valutazione delle cause di non punibilità, se formulata in modo generico, non sia sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduca l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p. deve indicare in modo specifico gli elementi da cui desumere l'evidenza della causa di non punibilità; affermazioni generiche sono inammissibili.
- La mera riproposizione della formula normativa, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, non integra un motivo ammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di merito e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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