Cassazione Penale, Sentenza n. 36934/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revisione della sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Bologna che lo condannava per omicidio aggravato, violenza privata aggravata e lesioni volontarie. In Cassazione ha dedotto due motivi: 1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di merito avrebbe travisato i fatti riducendo la pianificazione della condotta alla fase successiva al litigio e trascurando la predisposizione dell'arma; 2) violazione di legge (artt. 530, 630, 631 cod. proc. pen., richiamati ai sensi dell'art. 606 lett. b)) per presunta fragilita delle risultanze probatorie e per l'emersione di presunte "prove nuove" (punti 5 e 6 dell'istanza), contestando l'attendibilita di alcuni testi, la riconducibilita di un capo di abbigliamento sequestrato al ricorrente e sostenendo che mancasse prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, del possesso dell'arma da parte del fratello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in mera richiesta di riconsiderazione dell'attendibilita delle testimonianze e del compendio probatorio gia valutato nei gradi di merito, cioe in una rivalutazione non consentita in sede di revisione. Ha rilevato che non sono state indicate vere e proprie prove nuove ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., né e' stato dimostrato che la realta storica o il riscontro esterno delle dichiarazioni siano nuovi. Per questi motivi il ricorso e' stato respinto come inammissibile e il ricorrente e' stato condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali entro i quali sono stati proposti i motivi di ricorso; utilizzato per circoscrivere le deduzioni alle modalita' consentite di impugnazione
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per il vizio di motivazione: il ricorrente denunciava travisamento e illogicita' nella valutazione della pianificazione della condotta e della predisposizione dell'arma
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Invocato con riferimento alla presunta violazione di norme processuali e di valutazione delle prove; il giudice di legittimita' ha ritenuto che la deduzione fosse in realta' una rivalutazione del merito
artt. 530, 630, 631 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla revisione e alla fragilita' delle risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per ammettere prove nuove o per riaprire la valutazione delle dichiarazioni gia esaminate
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulla nozione di prove nuove rilevanti per la revisione; la Corte ha affermato che non rientrano nella nozione di nuove prove quelle gia valutate dal giudice di merito
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda per ricorso inammissibile
Massime di principio
- La revisione e' procedura eccezionale: non serve a rimettere in discussione la valutazione di attendibilita' delle testimonianze fatta nei giudizi di merito, salvo che emerga una prova nuova esterna che contraddica la realta storica accertata
- Sono considerate "prove nuove" solo quelle non conosciute all'epoca del giudizio e non gia' esaminate dal giudice; la semplice deduzione di un travisamento o errore nella valutazione non e' sufficiente per ottenere la revisione
- Se la contestazione riguarda un errore di valutazione delle prove gia acquisite, il rimedio corretto sono gli ordinari mezzi di impugnazione (appello, cassazione), non la revisione
- Chi propone istanza di revisione deve documentare in modo chiaro e concreto l'emersione di elementi nuovi e pertinenti che avrebbero potuto mutare l'esito del giudizio; affermazioni generiche sulla fragilita' delle prove sono insufficienti
- Esiste il rischio di sanzioni economiche per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; pertanto e' opportuno valutare attentamente la sussistenza dei presupposti di ammissibilita prima di proporre la revisione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36906/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36907/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36908/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36909/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36911/2023 del 07/09/2023
- Sentenza penale · 7 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36912/2023 del 07/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →