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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06313/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., perché si contesta: 1) la qualificazione giuridica del fatto (sostiene che la mera presenza della sua effigie fotografica sul documento contraffatto non è indice certo della condotta di formare o detenere la falsa carta d'identità secondo la fattispecie del comma 2, ma al più del più lieve reato previsto dal primo comma); 2) la violazione del divieto di reformatio in peius in ordine alla determinazione della pena, poiché la Corte d'appello ha aumentato la pena base rispetto al Tribunale (da anni 2 a anni 2 e mesi 8) e poi ha riconosciuto le attenuanti generiche in misura inferiore al terzo rispetto al riconoscimento nella massima estensione in primo grado, con conseguente peggioramento della posizione del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'effigie del possessore sul documento con false generalità costituisca indice idoneo ad integrare il reato autonomo previsto dall'art. 497-bis, comma 2 (confermando il principio consolidato della Corte che la presenza della fotografia del possessore è indizio significativo della partecipazione alla contraffazione). Sul secondo motivo ha accolto il principio generale del divieto di reformatio in peius, ma ha osservato che la modifica dei parametri di raffronto fra primo e secondo grado (mutamento dei rapporti ponderali fra le singole componenti della pena) fa venir meno il confronto matematico diretto fra le singole voci, rendendo rilevante soltanto l'entità complessiva della pena: poiché la pena complessiva non è risultata aumentata, non vi è stata reformatio in peius. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 497-bis, codice penale

    La Corte interpreta il comma 2 come fattispecie autonoma rispetto al primo comma: il possesso o la formazione di un documento di identificazione con la foto del possessore ma con false generalità integra il reato previsto dal comma 2.

  • Principio del divieto di reformatio in peius (giurisprudenza, Sez. U., William Morales)

    Il divieto riguarda non solo la pena complessiva ma anche i singoli elementi che la compongono se i parametri e la sequenza di raffronto restano identici; tuttavia, se tali dati mutano e cambiano i rapporti ponderali fra le componenti della pena, l'unico riferimento utile è l'entità della pena complessiva.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5 n.25659/2018; Sez. 2 n.15681/2016 e altra giurisprudenza citata)

    Conferma il consolidato orientamento secondo cui la presenza della fotografia del possessore sul documento contraffatto ha valore indiziario forte circa la partecipazione dell'agente alla contraffazione e quindi l'inquadramento nel comma 2.

Massime di principio

  • Il possesso o la detenzione di un documento d'identità recante la foto del possessore ma con false generalità può integrare, di per sé, il reato autonomo di cui all'art. 497-bis, comma 2: la fotografia del possessore costituisce un indice rilevante della partecipazione alla contraffazione.
  • La contestazione della sola presenza della fotografia sul documento difficilmente riesce a trasformare il fatto nella fattispecie più lieve del primo comma se sussistono elementi che dimostrano che l'agente ha fornito la propria effigie per l'uso del documento falso.
  • Il divieto di reformatio in peius tutela il ricorrente sia rispetto alla pena complessiva sia rispetto ai singoli elementi che la compongono, ma il confronto fra gradi è efficace solo se i parametri e la sequenza di raffronto restano identici; se questi mutano, il controllo deve riguardare la pena complessiva.
  • Nel valutare l'eventuale rischio di peggioramento in sede d'appello, bisogna considerare che modifiche nella qualificazione giuridica o nei parametri di calcolo della pena possono cambiare i rapporti ponderali tra le voci di pena rendendo inevitabile il confronto sull'entità complessiva della sanzione.
  • In sede difensiva è importante documentare e contestare fin dal primo grado la valutazione delle circostanze (aggravanti/attenuanti) e conservare argomentazioni chiare sul calcolo della pena complessiva, dal momento che il risultato processuale in appello può dipendere dal diverso assetto dei parametri di raffronto.

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