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Sentenza

Sentenza del 15/11/2016 n. 5927 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accisa sul gas naturale - Diritto alla compensazione debito credito - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava i provvedimenti sanzionatori emessi per il mancato versamento delle rate di acconto dell'accisa sul gas naturale relative ai mesi da settembre 2011 a febbraio 2012, per complessivi 1.373.931,50 euro tra imposta, interessi, indennità di mora e sanzioni. Deduceva, in particolare, il diritto di compensare i debiti con crediti per accise maturati nei confronti di altri uffici doganali, fino a 1.073.488,78 euro, sostenendo che l'articolo 8 della legge 212/2000 riconosce la compensazione anche in assenza del regolamento attuativo. Contestava inoltre le sanzioni, invocando la forza maggiore e l'assenza di colpevolezza, considerato che aveva presentato numerose richieste di rimborso, trasferimento dei crediti e riduzione degli acconti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e riformato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la mancata emanazione del regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 212/2000 non potesse impedire indefinitamente l'esercizio del diritto alla compensazione, poiché il regolamento avrebbe dovuto disciplinarne soltanto le modalità. Ha inoltre affermato che il contribuente e l'amministrazione finanziaria sono soggetti unitari e che l'accisa è un'imposta unica, anche se gestita da diversi uffici territoriali; pertanto, i crediti maturati presso uffici diversi possono essere utilizzati per compensare i debiti. La Commissione ha considerato rilevanti anche le richieste rimaste senza esito presentate dalla società agli uffici competenti. Ha quindi annullato i provvedimenti impugnati relativamente a sanzioni e interessi di mora e disposto la compensazione dei debiti con i crediti della società fino a 1.073.488,78 euro. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Articolo 8, commi 1 e 6, legge 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

    La norma riconosce direttamente la possibilità di estinguere l'obbligazione tributaria mediante compensazione. L'assenza del regolamento attuativo non può eliminare o sospendere sine die tale diritto, poiché il regolamento deve disciplinare le modalità operative e non la possibilità stessa della compensazione.

  • Articolo 17, commi 2 e 3, legge 23 agosto 1988, n. 400

    Richiamato dall'articolo 8 della legge 212/2000 quale base normativa per l'emanazione dei regolamenti ministeriali destinati a disciplinare le modalità della compensazione tributaria.

  • Articoli 5 e 6, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamati dalla società per sostenere l'esclusione delle sanzioni in caso di forza maggiore o assenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza. La decisione ha accolto l'appello e annullato sanzioni e interessi di mora, principalmente in conseguenza del riconoscimento della compensazione.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 18/E del 21 febbraio 2011

    Istituzione del codice tributo RUOL per il pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

    La risoluzione è stata valorizzata come conferma, da parte dell'amministrazione, dell'operatività della compensazione verticale anche per le accise, mediante modello F24 Accise.

Massime di principio

  • Quando una legge riconosce espressamente la compensazione tributaria, la mancata emanazione del regolamento attuativo non dovrebbe, di per sé, impedire l'esercizio del diritto: il regolamento disciplina le procedure, non può cancellare la facoltà prevista dalla legge.
  • Per tributi unitari gestiti da uffici territoriali diversi, la compensazione può essere valutata considerando l'unitarietà del contribuente, dell'amministrazione creditrice e dell'imposta, salvo specifiche disposizioni normative contrarie.
  • La presenza di crediti fiscali deve comunque essere documentata e verificabile. Le richieste tempestive di rimborso, trasferimento o compensazione costituiscono elementi importanti per dimostrare la diligenza del contribuente e l'inerzia dell'amministrazione.
  • L'utilizzo di codici tributo e procedure ufficiali predisposti dall'amministrazione può costituire un indice significativo dell'ammissibilità della compensazione, anche se non sostituisce la verifica dell'esistenza, liquidità e spettanza del credito.
  • Le sanzioni possono essere contestate quando il mancato pagamento deriva da circostanze non imputabili al contribuente o dall'affidamento su una situazione amministrativa complessa; tuttavia, l'esclusione della colpevolezza richiede una valutazione concreta della documentazione e della condotta tenuta.

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