Cassazione Penale, Sentenza n. 24780/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità del decreto di sequestro per mancata allegazione della richiesta di sequestro (violazione art.125 e art.321 c.p.p.), con conseguente impossibilità materiale di difesa; 2) illegittima utilizzazione di intercettazioni in procedimento diverso da quello originario (violazione art.270 c.p.p.), poiché le procedure non sarebbero connesse; 3) carenza di motivazione sul periculum in mora e violazione del principio di proporzionalità, censurando anche la valutazione "personologica" del giudice del riesame che avrebbe dedotto il pericolo dalla qualità di amministratore di fatto dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: il decreto di sequestro e l'ordinanza del riesame descrivevano in modo "minuzioso" la vicenda e gli atti erano agevolmente conoscibili dall'indagato, per cui non sussisteva violazione del diritto di difesa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto aspecifico il ricorso: il giudice del riesame aveva motivatamente ricostruito la connessione tra i procedimenti e l'origine comune delle intercettazioni, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite (Cavallo). Sul terzo motivo la Corte ha giudicato infondata la censura sulla motivazione del periculum in mora: il giudice del riesame ha integrato e motivato la valutazione, anche richiamando aspetti "personologici" riferiti alle maggiori capacità manageriali dell'indagato e alla maggiore facilità di occultamento dei proventi, giustificando così la proporzionalità della misura.
Norme richiamate
Riferito in relazione ai requisiti di motivazione e proporzionalità del sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva (decreto + ordinanza) fosse sufficiente a garantire il diritto di difesa.
Richiamato in relazione all'obbligo di allegazione degli atti di riferimento al provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che gli elementi descritti nel decreto consentissero comunque la conoscenza dei fatti e delle fonti.
Norma sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi; la Corte ha confermato l'applicazione dell'eccezione per i reati connessi (richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite), ritenendo le intercettazioni utilizzabili in presenza di connessione e nei limiti di ammissibilità.
Richiamato implicitamente in relazione alla nozione di connessione tra procedimenti: la Corte ha ritenuto che i procedimenti avessero origine comune e, quindi, fossero connessi ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni.
Richiamato come limite all'utilizzabilità delle intercettazioni anche per reati connessi: la Corte ha ritenuto che l'utilizzo fosse rientrante nei limiti di ammissibilità previsti.
Cass. Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (dep. 2020), Cavallo, Rv. 277395
Fornisce l'indirizzo secondo cui il divieto di utilizzazione delle intercettazioni non opera se i reati risultano connessi ex art.12 c.p.p.; la Corte si è richiamata a questo principio per confermare l'utilizzabilità delle intercettazioni nel caso di specie.
Cass. Sez. U del 21/06/2000, n. 17 (Primavera)
Sez. U del 21/06/2000, n. 17, Primavera, Rv. 216664
Richiamata in materia di conoscibilità degli atti di riferimento e del rapporto tra motivazione del provvedimento e diritto di difesa; la Corte ha applicato il principio che l'atto di riferimento deve essere conosciuto o almeno ostensibile al momento utile per la difesa.
Cass. Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018 (Salcini)
Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252
Caso in cui la mancata allegazione della "nota" della Guardia di Finanza era stata ritenuta viziata perché la difesa non aveva avuto la possibilità di visionarla; la Corte qui ha distinto la fattispecie, ritenendo invece che nell'attuale vicenda la difesa fosse nelle condizioni di conoscere gli elementi.
Cass. SU n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
SU n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848
Richiamata dal difensore in tema di periculum e proporzionalità; la Corte di legittimità ha valutato comunque che la motivazione del giudice del riesame fosse sufficiente a giustificare il pericolo di dissipazione/occultamento.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un atto di riferimento al provvedimento cautelare non determina automaticamente la nullità se il decreto e gli atti successivi descrivono compiutamente la vicenda e l'indagato ha avuto possibilità di conoscibilità o di acquisizione della documentazione.
- Le intercettazioni possono essere utilizzate anche in procedimenti diversi da quello originario se i reati sono connessi ai sensi dell'art.12 c.p.p.; la connessione va adeguatamente motivata e la mera assertività difensiva in cassazione, senza elementi nuovi, risulta aspecifica e inammissibile.
- La valutazione del "periculum in mora" richiede motivazione specifica ma può legittimamente tener conto di elementi "personologici" (capacità manageriali, ruolo nell'impresa) nella misura in cui tali elementi sono collegati al concreto rischio di occultamento o dissipazione dei proventi del reato.
- In cassazione non è sufficiente riproporre contestazioni già esaminate dal giudice del riesame senza fornire nuovi elementi di fatto o di diritto: il ricorso può essere dichiarato aspecifico o inammissibile.
- Per contestare con successo vizi formali legati a documenti citati nel provvedimento genetico, la difesa deve dimostrare la reale impossibilità di conoscere o acquisire quegli atti al momento utile per esercitare la difesa (es. al giudizio di riesame).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24763/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24765/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24767/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24768/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24769/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24772/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →