Cassazione Penale, Ordinanza n. 35700/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado a carico dell'imputato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso in Milano in un arco temporale compreso tra il 28 gennaio 2014 e il 28 novembre 2016. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa deduceva la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, limitatamente ai fatti commessi dal 28 gennaio 2014 al 14 ottobre 2016, sostenendo che il termine fosse maturato prima della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione. Ha osservato che, per il reato contestato, la prescrizione massima è di dieci anni ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000; inoltre, trattandosi di reato unitario ex art. 8, comma 2, del medesimo decreto, il dies a quo decorre dall'ultima fattura emessa e non da ciascun episodio. Applicando tale criterio, per l'annualità 2014 il termine decennale maturava l'8 ottobre 2024, cui si aggiungevano 120 giorni di sospensione, con maturazione al 5 febbraio 2025, quindi dopo la sentenza di appello. La Corte ha infine escluso che potesse rilevare una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, poiché l'inammissibilità originaria del ricorso impedisce la valida apertura della fase di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è trattato come reato unitario, ai fini della decorrenza della prescrizione, con riferimento all'ultimo episodio di emissione nel periodo considerato.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
La prescrizione massima del reato contestato è computata in dieci anni.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando la fattispecie è realizzata mediante più episodi nel medesimo periodo d'imposta, la prescrizione decorre dall'ultimo episodio e non da ciascuna singola emissione.
- Ai fini della verifica della prescrizione nei reati tributari per i quali la legge prevede un termine massimo specifico, occorre applicare il termine legale complessivo e sommare gli eventuali periodi di sospensione.
- La maturazione della prescrizione successiva alla sentenza impugnata non può essere utilmente fatta valere in cassazione se il ricorso è originariamente inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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